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Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 “Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.

I chiarimenti o le integrazioni devono avere ad oggetto i soli documenti elencati agli artt. da 38 a 45. Pertanto, l’Amministrazione può chiedere integrazioni e/o chiarimenti in merito all’iscrizione nei registri, alla certificazione di qualità o alle capacità economico-finanziarie o tecnico professionali ma non può assolutamente chiedere chiarimenti in merito all’offerta tecnica.

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