Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale…» per uno dei reati indicati nelle lettere da a) a g) dell’art. 80 comma 1 del codice. Tuttavia, al di fuori di queste clausole di esclusione tassativa, sempre l’articolo 80 del Codice comma 5 stabilisce che se si è in presenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante, spetta a quest’ultima un margine importante di discrezionalità. Non è sufficiente che sia in corso un procedimento penale per l’accertamento della commissione dei reati indicati dall’art. 80 o che sia stata emessa in tale ambito una misura cautelare o disposto un rinvio a giudizio a carico dei soggetti indicati dalla medesima norma per disporre in via automatica l’esclusione. In questi casi spetta, all’amministrazione aggiudicatrice valutare, in concreto i motivi, gli elementi, i fatti emergenti dall’indagine penale nonché le conseguenze dell’indagine che depongono per un illecito professionale così grave da incidere sull’affidabilità morale o professionale dell’operatore.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Redazione MediAppalti
Guida pratica in materia di appalti pubblici | Website
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.