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Grazie all’istituto dell’avvalimento, un operatore economico in possesso dei requisiti di carattere morale e carente di quelli economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi può partecipare ad un appalto pubblico avvalendosi dei requisiti di un altro operatore economico.  In una recente sentenza (n. 2344 del 18 aprile 2011), il Consiglio di Stato si è pronunciato circa la possibilità di avvalimento della certificazione di qualità.

Secondo il Consiglio di Stato l’ampia operatività dell’avvalimento, come già ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, deve essere estesa anche ai requisiti che attestano elementi qualitativi, quali, ad esempio, la certificazione ISO. L’istituto dell’avvalimento ha lo scopo di incentivare la concorrenza, agevolando l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti e non contiene alcun divieto sui requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento. In questa prospettiva, dunque, è fuori discussione che tale istituto assuma una portata generale e che si possa ricorrere all’avvalimento, per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di “qualità”. Perché il concorrente che abbia fatto ricorso alla certificazione di qualità di altro soggetto per partecipare alla gara possa altresì utilizzare tale requisito per presentare cauzione provvisoria dimezzata dovrà dimostrare che l’impresa ausiliaria non si è impegnata semplicemente a “prestare” il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma si è assunta l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). Ne deriva che un contratto di avvalimento nel quale ci silimita a prevedere la sola disponibilità (generica e astratta) della certificazione ISO posseduta dall’impresa ausiliaria, accompagnata dall’assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, potrebbe non essere sufficiente per giustificare la presentazione da parte del concorrente di una cauzione provvisoria dimezzata.

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