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( votes)Nel Parere di Precontenzioso Anac n. 77 del 03/03/2025, si analizza l’impossibilità di applicazione della formula di attribuzione del punteggio economico prevista nella lex specialis, ossia la formula proporzionale inversa, ad un percentuale di ribasso di tale entità, stabilendo che:
“In difetto di espressi limiti alla percentuale di ribasso ammissibile, la Commissione di gara si deve limitare ad attribuire i punteggi alle offerte economiche secondo le chiare ed univoche prescrizioni del disciplinare di gara, non essendo rimessa alla sua competenza la valutazione in ordine all’ammissibilità e sostenibilità dei singoli ribassi proposti.
– La formula matematica va applicata con ragionevolezza salvaguardando l’interesse dell’amministrazione, senza dare luogo ad inammissibili (in quanto non previste dalla lex specialis) esclusioni dalla gara;
– Sarà invece compito della stazione appaltante verificare, nell’ambito del subprocedimento di anomalia delle offerte, l’attendibilità, serietà e congruità delle offerte presentate, (v. Delibera n. 458 del 16 ottobre 2024).
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