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La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando è definita all’art. 57 del D.Lgs 163/2006; come noto può essere adottata solo nelle fattispecie delineate, tra le quali rientrano vari casi in cui non è prevista la consultazione di tre o più operatori. La consultazione informale di tre operatori di mercato è prevista dall’art. 57, co. 6, cit. solo ove possibile e, ovviamente, è inconcepibile se la stazione appaltante procede, nella sostanza, ad aggiornare e rinnovare  parzialmente, per motivate e serie ragioni tecniche, forniture acquisite in precedenza da una impresa predeterminata.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.