Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Da un recente parere Anac, (n. 20/2022) emerge che per gli appalti di forniture/servizi banditi ante entrata in vigore del D.L. 4/2022 non si possa operare se non in base a quanto previsto dall’articolo 106 e quindi solo se è stata prevista una clausola di adeguamento. Né ritiene applicabile, l’art. 1664 c.c. ai fini della revisione dei prezzi. Pertanto, se nella documentazione di gara non sono state inserite indicazioni in merito, si ritiene possibile l’applicazione dell’art. 106 comma 1 lett. c), previa istruttoria da parte dell’amministrazione.

Tale condotta sarebbe giustificata anche dall’articolo 7 della legge 26/06/2022 n. 79, comma 2-ter, nel quale si legge che “l’articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”.

Ovviamente l’attivazione di tali meccanismi pone uno specifico onere della prova in capo all’appaltatore, ma non può pretendere di azzerare il fisiologico rischio di impresa, quindi sarà la stazione appaltante a decidere la portata degli aumenti da riconoscere, nei limiti massimi previsti dallo stesso art. 106 del codice, qualora l’amministrazione ne ravveda l’effettiva necessità.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Redazione MediAppalti
Guida pratica in materia di appalti pubblici | Website
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.