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( vote)Il DGUE, è uno schema organizzato (formulario) utilizzato dagli operatori economici per rendere le autodichiarazioni necessarie per la partecipazione ad una procedura di gara. L’utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante solo per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) nonchè per procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Codice, ad esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 63 comma 2 lett. a). Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Fino al 18 ottobre 2018 – data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.