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( votes)L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 446/2023 all’interpello relativo all’applicazione dell’imposta di registrazione sui contratti d’appalto, ha stabilito che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall’articolo 18, comma 10. Conclusione cui si addiviene da quanto previsto nella circolare 22/E è secondo il quale, il contratto rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.