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( vote)Premessa
- Il parere
- Istruttoria
- Un regolamento “postumo”
- Conclusioni
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Premessa
E’ interessante annotare come si susseguano una serie di interventi/pareri delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti su questioni afferenti la regolare erogazione (la possibilità) degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 dell’attuale Codice dei contratti.
Un tratto “comune” a questi vari interventi sembra quello di voler valorizzare comunque il lavoro svolto al di là del compimento di alcuni adempimenti, da sempre, ritenuti essenziali.
E’ questo il caso, ad esempio, affrontato anche dalla sezione Toscana che ritiene ammissibile – e quindi consentire l’erogazione degli incentivi -, anche nel caso in cui il (classico e doveroso) regolamento interno (sul riparto) venga approvato successivamente agli incentivi già “maturati” (sempre che la stazione appaltante, evidentemente, abbia accantonato le correlate risorse.
- Il parere
Nel caso trattato, il Sindaco di un comune toscano pone alla sezione il quesito relativo ai rapporti tra incentivi (tecnicamente già maturati) e regolamento sul riparto adottato solo successivamente. Più nel dettaglio, il Sindaco rammenta che “nei quadri economici dei progetti relativi alle opere approvati dal 19 aprile 2016 al 6 agosto 2020 (data in cui l’Ente si è dotato di regolamento) sono state previste, ed accantonate in bilancio, le risorse da destinare al fondo per gli incentivi tecnici”.
In relazione a quanto, appunto, “il Sindaco chiede se, in relazione alle funzioni tecniche previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 espletate dal personale dipendente dell’Ente dopo l’entrata in vigore della citata normativa, ma prima dell’adozione del regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 113, sia possibile corrispondere l’incentivo riferito al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della normativa vigente e la data di adozione del regolamento”.
- Istruttoria
Come anticipato in premessa, nella fase di istruttoria sulla richiesta la sezione rammenta che uno degli aspetti di maggior complessità (argomento ritenuto “controverso”) è proprio quello relativo alla possibilità (o meno) di erogare gli incentivi per attività “svolte in mancanza del regolamento previsto dalla normativa vigente”.
Caso, evidentemente, che ha posto la questione “se sia possibile applicare retroattivamente il regolamento relativo alla distribuzione delle risorse (una volta adottato) in favore di prestazioni lavorative eseguite prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento”.
Si rammenta in delibera l’approccio che risponde negativamente e che risulta fondato sul classico principio del “tempus regit actum”. Semplificando, ogni atto/attività è retta/regolata dalle norme vigenti nel periodo interessato.
In coerenza con tale principio, sottolinea l’estensore, la conclusione è nel senso della impossibilità di attribuire efficacia retroattiva ai regolamenti, “opponendosi a tale opzione l’irretroattività della legge, e quindi anche dei regolamenti, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 4 e 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile”.
A questo orientamento estremo e (se vogliamo anche) “logico” si contrappone invece l’orientamento che potrebbe definirsi “sostanziale” ovvero privilegiare il dato fattuale di un lavoro svolto ovvero del compimento comunque avvenuto di tutte quella attività incentivabili (ex art. 113 del Codice dei contratti) che, indubbiamente, ha procurato un vantaggio (normalmente in tema di tempi e finanziari) per la stazione appaltante in luogo di una complessiva esternalizzazione di alcuni segmenti del procedimento afferente l’attività contrattuale.
Secondo questo orientamento, precisa il collegio, è possibile ammettere una efficacia anche retroattiva del regolamento postumo.
Nell’ambito di queste riflessioni si può distinguere una efficacia retroattiva “forte” ed una efficacia retroattiva “debole”.
Nel primo caso in cui la legge retroattiva “colloca prima della propria entrata in rigore sia la fattispecie, sia i suoi effetti”; nel secondo caso in cui la retroattività riguarda solo la produzione di effetti attuali, ma sulla base di una fattispecie realizzatasi in passato”.
Rimane fermo, naturalmente che la stazione appaltante adotti il regolamento interno.
- Un regolamento “postumo”
La sezione propende, pertanto, nella possibilità di adottare un regolamento che pur postumo, alle attività incentivabili, possa anche disciplinare fattispecie definitesi prima dell’entrata in vigore “condizione che le somme, a tal fine necessarie, risultino già accantonate nel preesistente quadro economico riguardante la singola opera”.
Sulla questione insiste il chiarimento fornito anche dalla Sezione delle Autonomie con la delibera 16/2021 che ha “sposato la tesi della retroattività del regolamento”.
La sezione riscontrando la questione posta dalla sezione campana (delibera 171/2021) ha chiarito che “ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”.
Risulta necessario, evidentemente, che le somme riferite agli incentivi tecnici siano state accantonate in bilancio.
- Conclusioni
L’orientamento che conferma la possibilità di un regolamento postumo, a sommesso parere, potrebbe essere ulteriormente legittimato dalla stessa previsione (tra gli articoli del regolamento con uno ad hoc), in cui si chiarisce la portata retroattiva delle stesse norme a fattispecie già realizzatesi ferme restando le condizioni della copertura economica. E’ anche vero che sulla previsione dei fondi, oramai, le sezioni – come anche ricordato in pregressi osservatori, afferma la possibilità di una previsione postuma sia pure con adeguata motivazione.