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( vote)Corte dei Conti, sezione reg. Liguria, deliberazione n. 73/2018
Indice:
- Premessa
- La richiesta
- Il parere
- L’obbligazione giuridica
1. Premessa
La Corte dei Conti sezione della regione Liguria con il parere n. 73/2018 è giunta ad affermare la possibilità del pagamento immediato del decreto ingiuntivo senza attendere la delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio. Ipotesi che risultava paventata in altre circostanze anche da altre sezioni ma, finora, senza una chiara presa di posizione.
La sezione ha fissato, ovviamente, alcune importanti puntualizzazioni visto che il procedimento di riconoscimento (come delineato dall’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000) rimane la procedura corretta a cui i funzionari (e la stessa amministrazione) deve sempre tendere.
In caso di oggettiva difficoltà a far deliberare il consiglio, con capienza dei capitoli deputati – o attraverso l’utilizzo del fondo rischi come previsto dalla contabilità armonizzata – il responsabile del servizio interessato può procedere con la liquidazione ed il servizio finanziario con il correlato mandato. Restando comunque invariata la competenza consiliare ad una delibera di riconoscimento “postuma” con cui potrebbero anche essere ravvisate delle “illegittimità” tali da coinvolgere, evidentemente, i soggetti agenti.
2. La richiesta
Nel parere del Sindaco del comune ligure si chiarisce che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria emetteva un decreto ingiuntivo, notificato in data 28 dicembre 2017, con cui si ordinava all’ente “il pagamento di una somma di danaro corrispondente ad un credito certo, liquido ed esigibile vantato dalla parte ricorrente, oltre all’IVA, agli interessi dalla domanda al saldo e alle spese del relativo procedimento”.
Il comune trovava un accordo – a condizione di un tempestivo pagamento – con la società creditrice per ridurre l’importo da pagare degli interessi ma, nonostante la tempestiva convocazione del consiglio comunale non giungeva a deliberare per assenza del numero legale.
Ciò posto, il Sindaco chiede “se, dinanzi alla possibilità di evitare al Comune il maggior esborso degli interessi dovuti in base al decreto ingiuntivo, (…) sussistente la copertura finanziaria nel bilancio dell’Ente, sia legittimo procedere al pagamento di cui al decreto ingiuntivo (…) con apposita determinazione del dirigente competente, prima dell’adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dalla disposizione sopra citata”.
Nel rivolgere la richiesta, l’istante assume il duplice impegno, “volto ad assicurare sia il nuovo inserimento della proposta di riconoscimento del debito tra gli argomenti dell’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale, sia la trasmissione della suddetta eventuale determinazione dirigenziale autorizzativa del pagamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
I termini della questione, pertanto, risultano abbastanza evidenti ovvero: consentire un immediato pagamento – non ossequiando immediatamente il procedimento canonico (ed obbligatorio) del riconoscimento in consiglio – per evitare un aggravio di spesa (costituito dagli interessi anche per ritardato pagamento).
3. Il parere
La sezione premette che il debito fuori bilancio esige il rispetto prioritario del procedimento stabilito dall’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000. A questo funzionari e politici devono comunque tendere in buona fede e non agendo in modo arbitrario.
Ciò chiarito, l’ aspetto pratico di rilievo è che a certe condizioni – e limitatamente al caso del debito fuori bilancio determinato da sentenze esecutive o similari – con capienza di bilancio, insiste una margine di azione che consente di addivenire al pagamento immediato soprattutto in presenza di difficoltà oggettive ad ottenere la delibera deputata.
A tal riguardo, nel parere di legge che “la riconoscibilità dei debiti derivanti da sentenze esecutive ammessa dall’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL,” in primo luogo, “è da intendersi riferita a tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione, ivi compreso, pertanto, il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo”.
Per gli amministratori e i funzionari che venissero “a conoscenza dell’avvenuta notificazione di un decreto ingiuntivo, rimane obbligo prioritario quello di attivare e svolgere prontamente, ciascuno per la propria competenza, il procedimento che conduce alla tempestiva convocazione del Consiglio comunale deputato all’assunzione delle determinazioni inerenti il riconoscimento del debito fuori bilancio, in modo che l’adozione della deliberazione consiliare possa giungere in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini stabiliti ed impedire la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell’ente, come quelli connessi alla maturazione di interessi e rivalutazione monetaria o alle ulteriori spese legali conseguenti ad eventuali azioni esecutive”. Ed in tal senso si esprimeva anche il pregresso ordinamento contabile.
Una volta valutata positivamente la riconoscibilità del debito, la delibera consiliare consente di assicurare la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, “in quanto deve contestualmente indicare le risorse per far fronte alla conseguente assunzione del nuovo impegno contabile e al relativo pagamento, individuandole tra le fonti di finanziamento consentite dall’ordinamento (cfr. in particolare, art. 193, comma 3 e art. 194, commi 2 e 3, TUEL)”.
La pronuncia del consiglio – prosegue la sezione – “è altresì chiamata ad indagare su modalità e cause della irregolare formazione della posizione debitoria e ad accertare le eventuali responsabilità. Dovrebbe cioè procedersi ad esaminare le procedure e operazioni amministrative eseguite, sia al fine di rilevare le anomalie da correggere per il futuro, sia per verificare se vi siano state mancanze ascrivili ad amministratori o funzionari dell’Ente, in grado di dar luogo in particolare a danni erariali. Tale funzione di accertamento risulta rafforzata dalla previsione legislativa dell’obbligo di invio delle delibere di riconoscimento di debiti agli organi di controllo ed alla Procura regionale della Corte dei conti (articolo 23, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289) fattispecie del riconoscimento di debiti derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi, presenti elementi di specificità che la distinguono dalle altre tipologie considerate dall’art. 194 TUEL”.
4. L’obbligazione giuridica
La situazione generata da una sentenza definitiva o da un decreto ingiuntivo come nel caso di specie, è che il fatto stesso è in grado di generare ex se l’obbligazione debitoria.
Anzi l’obbligazione giuridica (il debito) “si impone all’ente “ex se”, in virtù della forza imperativa dell’atto proveniente dal giudice che vincola chiunque, e quindi tanto un soggetto privato quanto un’Amministrazione pubblica, ad osservarlo ed eseguirlo (articolo 2909 del codice civile). L’ente, cioè, è tenuto a saldare detti debiti effettuandone il pagamento, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di giudizio in ordine alla loro legittimità, che è già implicita nella fonte da cui promanano, tenuto conto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per soddisfare la propria pretesa, con un pregiudizio ancora maggiore per l’ente”.
Il perfezionarsi dell’obbligazione giuridica consente – soprattutto ora con la contabilità armonizzata – di assumere l’impegno di spesa se esiste – come nel caso trattato – la capienza nel capitolo di bilancio deputato.
In sostanza se esistono tutte le condizioni per poter proceder al pagamento – sopratutto quelle appena sintetizzate – evidentemente, diventa difficile comprendere, in caso di momentanea impossibilità di assicurare il corretto procedimento di riconoscimento, per quale ragione non si debba consentire il pagamento del debito per evitare ulteriori gravi danni all’ente.
In tale contesto – che non appare suscettibile di interpretazioni analogiche – si legge nella delibera della sezione “non si ravvedono ragioni per precludere all’organo competente alla gestione della spesa la possibilità di procedere all’assunzione del nuovo impegno contabile, propedeutico alle successive fasi della spesa e quindi anche al pagamento. Ed invero, premesso che le obbligazioni giuridiche derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi si presentano come obbligazioni che si perfezionano senza il concorso della volontà dell’amministrazione, occorre notare che in fattispecie di questo genere non si è in presenza di alcuna situazione patologica né nel sistema di bilancio esistente, visto che già di per sé reca la copertura finanziaria per la nuova spesa, né nell’impegno contabile. Sotto questo secondo profilo si osserva, infatti, che, come è stato tradotto in diritto positivo nel nuovo ordinamento contabile, la registrazione di un impegno di spesa può avvenire soltanto dal momento in cui l’obbligazione a carico dell’ente è giuridicamente perfezionata (cfr. punto 5.1 del già menzionato principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2). Perciò non può rilevarsi un’anomalia nell’assunzione dell’impegno a seguito dell’obbligazione giuridica che sorge e si perfeziona per effetto del provvedimento del giudice. Prima di tale momento ciò non sarebbe neppure stato possibile, come è confermato dal punto 5.2, lett. h) del medesimo principio contabile proprio con riferimento alle obbligazioni passive, solo potenziali, in attesa degli esiti di un giudizio”.
Negare tale possibilità, prosegue il collegio “nei casi in cui costituisce l’unico rimedio per evitare maggiori aggravi di spesa per l’ente, condurrebbe questa Sezione a privilegiare un formalismo giuridico che si appalesa all’evidenza non giustificato”.
Del resto “la sottoposizione della fattispecie di spesa da provvedimento giurisdizionale esecutivo all’esame del Consiglio comunale in un momento successivo al pagamento del debito, lascia inalterati i poteri e i margini di valutazione che competono all’organo nell’ambito della deliberazione di riconoscimento e che potrà esercitare con uguali modalità e, soprattutto, con pari efficacia e rilevanza”.