Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

La ripetizione dell’incentivo (di progettazione) indebitamente percepito


Indice

  1. Premessa
  2. La sentenza
  3. L’interpretazione della norma (che ha ridotto la misura dell’incentivo)
  4. L’erogazione dell’incentivo (nella disciplina in vigore)

1. Premessa

E’ di sicuro pregio l’intervento della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti – regione Puglia – espresso con la sentenza n. 574/2015 di condanna alla ripetizione di indebito del RUP che, ante recente riforma intervenuta con il d.l. 90/2014, ha proceduto direttamente alla liquidazione dell’incentivo di progettazione non rispettando i limiti introdotti nel 2009 (fino al novembre del 2010) che riduceva la misura dell’incentivo della progettazione allo 0,50% dell’importo posto a base di gara delle opere da realizzare.

Nel caso di specie, come si vedrà, inopinatamente il RUP provvedeva a liquidare la misura del 2% non applicando i rigorosi limiti introdotti dalla normativa.

2. La sentenza    

La sezione è intervenuta per ribadire la valenza della disposizione reiterata (perché già introdotta dal D.L. 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 dal d.l. 185/2008 convertito con legge 2/2009) secondo cui a decorrere dal 1° Gennaio 2009, la misura dell’incentivo del RUP e dei collaboratori tecnici  “doveva essere ridotta allo 0,5%” . 

La norma è stata poi abrogata con decorrenza dal 24 novembre 2010 dall’art. 35, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha ripristinato l’originaria misura dell’incentivo al  2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro.

Nel caso di specie, in seguito a delle verifiche amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del M.E.F. veniva accertata, “fra le diverse irregolarità riscontrate, anche l’erogazione dell’incentivo previsto dall’art. 92 del D.lgs. 163/2006 in maniera difforme rispetto ai parametri di legge”.

In particolare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con proprie determinazioni, procedeva a liquidare l’incentivo in favore di se stesso e del personale dell’ufficio tecnico nella misura del 2%, anche nel periodo di vigenza delle norma che riduceva fortemente la misura dell’incentivo allo 0,5%.

Incentivo che, come noto, – secondo quanto ribadito anche dalla Corte dei conti, sezione della Lombardia (con delibera n. 247/2014) – riguarda i soggetti che partecipano alla ripartizione del compenso incentivante ed in particolare, esclusivamente, il responsabile del procedimento, il progettista, il compilatore del piano della sicurezza, il direttore dei lavori ed il collaudatore.

Nel caso trattato dalla sezione pugliese, il comportamento del dirigente è stato ritenuto connotato da colpa grave senza alcuna attenuante sia pur in un panorama normativo non sempre chiarissimo.

Il giudice dell’erario rammenta che l’interpretazione sull’efficacia temporale della disposizione – di pur breve vigenza – risulta chiaramente fornita con deliberazione n. 7/2009 della Sezione Autonomie (a cui ha fatto seguito un nutrito numero di pareri adesivi, cfr. Sezione regionale di controllo per il Molise, 27/2009 del 28 aprile 2009; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 13 maggio 2009, nn. 209 e 210; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 13 maggio 2009, nn. 19 e 20; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, 22 maggio 2009, n° 21, Sezione regionale di controllo per la Campania, 26 giugno 2009 n. 31).

3. L’interpretazione della norma (che ha ridotto la misura dell’incentivo)

Con l’intervento della Sezione Autonomie (deliberazione n. 7/2009) veniva chiarito che nell’ambito dei   contrastanti orientamenti formatisi sulla materia, “da un lato quello del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la circolare n° 36 del 23 dicembre 2008 (nel senso di ammettere che la riduzione percentuale di che trattasi opererebbe per tutta l’attività progettuale non ancora remunerata alla data del 1° gennaio 2009 e non solo per i lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, e anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina)” e, dall’altro, “quello delle Sezioni regionali di controllo (in termini, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n° 40/2009 del 24 febbraio 2009, secondo cui i compensi erogati dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, sarebbero assoggettati alla previgente disciplina)”, il criterio guida nell’interpretazione doveva ossequiare i principi generali dell’ordinamento.

La sezione, pertanto,  è pervenuta  alla conclusione che “il significato della disposizione contenuta nel comma 7-bis del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, va inteso nel senso che il “quantum” del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l’entità della somma da ripartire, per cui i compensi erogati dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell’art. 92 – comma 5 – del codice dei contratti pubblici, prima della modifica apportata con il comma 7 bis – aggiunto all’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Considerata la, tutto sommato, evidente interpretazione della norma, il giudice de qua non ha ravvisato alcuna attenuante – neppure nel tentativo del dirigente, peraltro infruttuoso, di avviare il recupero delle somme erogate ai componenti l’ufficio – puntualizzando che nel dubbio interpretativo sarebbe stato opportuno attendere chiarimenti dagli organi competenti.

Nella sentenza quindi si legge “che le somme addebitate alla sua responsabilità” costituiscono “posta di danno certa ed attuale in quanto erogate pur in presenza di un espresso divieto normativo”.

Con conseguente condanna al pagamento – a favore del comune di appartenenza  – “di €. 13.249, 90, oltre alla rivalutazione monetaria calcolata a decorrere dalla data di ciascun pagamento indebito fino alla pubblicazione della presente decisione, ed agli interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo”.

4. L’erogazione dell’incentivo (nella disciplina in vigore)

Fermo restando che il compenso incentivante compete solo per progetti finalizzati alla costruzione di un’opera pubblica, con esclusione quindi dei progetti per manutenzione ordinaria o per lavori in economia, nonché per manutenzione straordinaria come confermato in diversi pareri delle sezioni regionali, si può brevemente illustrare l’attuale situazione dell’incentivo che esige, ai fini della corretta erogazione l’adozione di un (nuovo) specifico regolamento (di competenza della giunta) e la chiara impossibilità del responsabile diretto (dell’ufficio tecnico) di erogare i compensi (stante l’incompatibilità ed il dovere di astenersi in base al codice di comportamento).

Quest’ultimo inciso implica la necessità di individuare nel regolamento il compito del soggetto controllore (diverso dal controllato) che può coincidere con il  responsabile del servizio del personale.

Il recente art. 13-bis del D.L. 90/2014 ha introdotto il comma 7-bis all’art. 93 del citato d.lgs. 163/06, secondo il quale le pubbliche amministrazioni destinano un fondo per la progettazione e l’innovazione in misura non superiore al 2% degli importi a base d’asta di opere e lavori pubblici.

Il comma 7-ter precisa che l’80% del fondo è ripartito in base a contrattazione decentrata e regolamento delle amministrazioni tra i responsabili del procedimento e gli altri dipendenti interessati. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti – in ogni caso – non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

La norma non si applica al personale con qualifica dirigenziale, che pertanto non partecipa alla ripartizione. Il comma 7-quater dispone, infine, che il 20% del fondo è destinato ad acquisti ed al miglioramento del servizio ai cittadini. Si tratta, pertanto, di somme che devono essere  programmate/destinate dall’amministrazione.  

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.