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( votes)Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti
Sull’acquisizione di beni mobili (arredi) della società partecipata in liquidazione
(Corte dei conti, sezione regionale Umbria, deliberazione n. 96 depositata il 21 maggio 2015)
Indice
- Premessa
- Il riscontro: gli obblighi dell’acquisto telematico e della centralizzazione dei procedimenti
- La limitazione delle spese per gli acquisti di arredi
- L’aspetto procedurale/operativo
1. Premessa
E’ piuttosto importante il parere espresso dalla sezione umbra della Corte dei Conti contenuto nella delibera n. 96/2015 in merito alla possibilità di un comune di acquistare beni mobili (arredi) dalla società partecipata (in misura maggioritaria) in liquidazione.
Il comune evidenzia che l’operazione sarebbe risultata, soprattutto sotto il profilo dei “numeri” una operazione con vantaggio finanziario.
Il problema, però, – alla base del quesito posto – riguardava l’impatto dell’operazione di acquisto rispetto all’impianto normativo soprattutto in tema di limiti agli acquisti di beni mobili e, specificatamente, in relazione all’obbligo di acquistare sul mercato elettronico in ambito sottosoglia comunitaria (o eventualmente attraverso le convenzioni Consip o regionali).
Testualmente, espletate debite premesse, il Sindaco del comune istante chiedeva alla sezione se fosse possibile “da parte dell’Ente, in qualità di socio di capitali (non esposto direttamente verso i creditori della società), effettuare l’operazione di acquisto dei beni iscritti nel patrimonio della società, con riferimento a quelli che risultano idonei e conformi alle vigenti normative, e dotati delle necessarie certificazioni di classificazione, nonché previa l’attestazione di congruità del prezzo rilasciata dal competente servizio comunale”.
2. Il riscontro: l’obbligo dell’acquisto telematico e della centralizzazione dei procedimenti
Sotto il profilo oggettivo, la sezione ritiene la richiesta di parere inammissibile in quanto carente dei requisiti di “caratteri di generalità ed astrattezza (…), essendo formulata in relazione ad uno specifico atto di gestione che l’Ente avrebbe intenzione di porre in essere, e precisamente in ordine ad una proposta di cessione di beni mobili (tra cui impianti ed allestimenti) appartenenti ad una società partecipata maggioritariamente dal Comune (…), proposta avanzata dal liquidatore di detta società nell’ambito della fase di conversione in denaro dei beni della società medesima”.
Nondimeno, però, il Collegio ha ritenuto utile evidenziare gli elementi essenziali della disciplina che viene in rilievo nella fattispecie su cui verte la richiesta di parere.
In primo luogo, momento procedurale rilevante riguarda l’obbligo – non disponibile – ex articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 (come adeguata dai decreti spending review del 2012) – di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
A conforto, la sezione adita cita il precedente della omologa sezione della Valle d’Aosta che con la deliberazione n. 7/2013/PAR, ha osservato che l’art. 1, comma 450 della citata legge 296/2006 “ha introdotto l’obbligo per le amministrazione diverse da quelle delle Stato di fare ricorso al mercato della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici (fatto salvo il rispetto del sistema delle convenzioni previsto nel comma precedente)”, aggiungendo che “la seconda parte del comma 3-bis dell’art. 33 del D. Lgs. 163/2006, nell’individuare le alternative alla centrale unica, ha espressamente richiamato – oltre agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza – il mercato della pubblica amministrazione, che costituisce uno strumento utilizzabile soltanto per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 328 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207).”.
In detta deliberazione, prosegue la sezione escussa, si è annotato inoltre che “le uniche ipotesi in cui possono ritenersi consentite procedure autonome sono quelle che si realizzano nel caso di assenza di disponibilità sul mercato elettronico del bene o del servizio da acquisire e nel caso di inidoneità dell’uno o dell’altro alle esigenze dell’amministrazione per mancanza di qualità essenziali.”.
3. La limitazione delle spese per gli acquisti di arredi
Oltre al precedente, la sezione richiama anche lo specifico assetto normativo proprio in tema di acquisto di arredi e correlati gravosi limiti alle risorse finanziarie utilizzabili.
In questo senso, il collegio richiama (ed è interessante annotare l’incredibile intarsio normativo succedutosi nel tempo)
l’art. 1, comma 141 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – come modificato dall’art. 18, comma 8-septies del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e, successivamente, dall’art. 10, comma 6 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 – in cui si puntualizza che ”ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti”.
4. L’aspetto procedurale/operativo
In sostanza, un divieto assoluto non esiste nel senso che sotto il profilo tecnico vengono investiti gli uffici dell’ente sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo finanziario per le verifiche necessarie.
Ma innanzi ad un vantaggio economico rimane fermo l’ostacolo, difficilmente superabile, del mercato elettronico salvo il caso in cui non siano presenti i prodotti che si intende acquisire.
Sul punto, la sezione richiama una pregressa deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 277/2013/PAR, che pronunciandosi su un quesito analogo a quello in esame, dopo avere osservato che “la norma in discorso consente di derogare al limite in questione qualora “l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili”, prevedendo, all’uopo, la verifica preventiva che i risparmi realizzabili con l’acquisto degli arredi siano effettivamente maggiori rispetto alla minor spesa che deriverebbe dall’applicazione del divieto di acquisto disposto in via generale dallo stesso comma 141”, ha precisato che “spetta all’ente richiedente (il parere) di verificare, nell’ambito della propria autonomia, la presenza delle condizioni per l’applicazione alla fattispecie della deroga appena descritta”.
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