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( vote)Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti
La questione dell’adesione obbligatoria alle convenzioni per gli acquisti delle categorie merceologiche di cui al comma 7, articolo 1, della legge 135/2012 (come modificato dalla legge di stabilità)
Corte dei conti Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia – deliberazione n.35 /2016
Indice:
- Premessa
- Il quesito
- Gli obblighi di aderire al sistema delle convenzioni
- Il riscontro
1. Premessa
Il recente parere espresso con la deliberazione n. 35/2016 da parte della sezione del FVG, risulta di grande interesse pratico/operativo per il RUP – segnatamente dei comuni/enti territoriali in genere – circa le prerogative rispetto all’obbligo o meno dell’adesione alle Convenzioni Consip in generale e nel caso di acquisto delle specifiche tipologie di beni e servizi di cui all’articolo 1, comma 7 della legge 135/2012 come integrato e modificato dal comma 494, articolo 1, della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015) che per il tenore e l’intensità delle disposizioni in tema di razionalizzazione degli acquisti, a sommesso parere, si atteggia come autentica legislazione spending review.
L’attento estensore, inoltre, considera anche le implicanze determinate dalla specifica legislazione regionale – che ha costituito una propria centrale di committenza – la cui disciplina, in tema di adesione, non si discosta da quella nazionale che, in termini generali, prevede la facoltatività dell’adesione alle convenzioni Consip e, in relazione alle particolari tipologie merceologiche declinate all’articolo 1, comma 7 della legge 135/2012 (a cui si deve aggiungere anche la categoria dei buoni pasto), la possibilità di non aderire ai convenzionamenti a condizione che venga utilizzata una procedura ad evidenza pubblica e conseguendo percentuali di risparmio prefissate dal legislatore.
2. Il quesito
Nel caso di specie, l’Ente formulava alla Sezione una richiesta di motivato avviso con cui, dopo aver rappresentato le circostanze di fatto e di diritto relative alla modalità di approvvigionamento di carburante, chiedeva di conoscere “se sia consentito, per motivi di economicità ed efficienza, dì rifornirsi dal distributore di carburante esistente (unico) nel paese, ogni qual volta in base ad una convenzione CONSIP il distributore cui doversi rivolgere sia più distante di esso” nonché “se sia consentito trattare con il distributore del paese una percentuale di ribasso fissa sul prezzo praticato di volta in volta alla pompa, a prescindere dal prezzo di riferimento CONSIP, a motivo del fatto di non essere in grado di capire quale sia effettivamente il prezzo CONSIP, né tantomeno dì calcolarne le oscillazioni di prezzo”.
E’ bene premettere che il riscontro appare facilmente evincibile dall’analisi del comma 7 predetto.
In ogni caso, la sezione elabora un accurato parere richiamando non solo i dati normativi ma anche i più rilevanti pareri delle varie sezioni regionali. Inoltre, la questione viene trattata con la massima latitudine anche in relazione – ed è cosa diversa – agli obblighi degli enti territoriali (e di gran parte dell’apparato della pubblica amministrazione) di acquistare, nell’ambito sottosoglia, direttamente da una forma di mercato elettronico.
3. Gli obblighi di aderire al sistema delle convenzioni
Un vero e proprio obbligo – con limitata possibilità di deroga – è stato previsto con l’art.1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) con cui si è provveduto ad estendere e generalizzare per tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie merceologiche di beni tra cui (in relazione al quesito), i carburanti, disponendo altresì che i contratti stipulati in violazione di tali previsioni sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un’ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.
Ulteriori obblighi di acquisto in convenzione per alcune tipologie merceologiche sopra una determinata soglia sono stati inoltre previsti dall’art.9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n.66 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89) estesi agli enti locali con la legge di stabilità 208/2015.
L’articolo 1, comma 7 della legge 135/2012 come annotato in premessa, è stata oggetto di riscrittura recente con legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016), con l’art.1, comma 494 ha dettato una serie di norme in materia di acquisti delle pubbliche amministrazioni tramite centrali di committenza.
In base alla disposizione appena citata – per ciò che in questa sede interessa -, “è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.
Il legislatore, quindi, ha individuato un sistema legislativo che pur ammettendo deroghe risulta abbastanza presidiato con l’obbligo di raggiungere un dato risparmio e, soprattutto, l’obbligo per il RUP di inviare tutti i contratti stipulati in deroga all’obbligo dell’adesione alle convenzioni
Al di là della specifica previsione, la stessa legislazione regionale, precisa l’estensore – circa l’obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza unica regionale – riguarda i soli enti dell’amministrazione regionale e non anche gli enti locali territoriali. Previsione, pertanto, adesive dei principi stabiliti dalla legislazione nazionale.
4. Il riscontro
La disposizione che consente di rispondere affermativamente al quesito – trattandosi di acquisto di carburanti e quindi di una delle categorie merceologiche indicate nel comma 7, articolo 1 della seconda spending, le altre sono:energia elettrica, gas, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile e buoni pasto (introdotta con il decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2015 pubblicato in G.U. n. 28/2016) – è proprio la norma in parola sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge di stabilità.
In questo senso, nella deliberazione si legge che con riferimento al quesito prospettato, vertente su una fattispecie avente ad oggetto il reperimento sul mercato di carburanti per autotrazione, soccorre la specifica previsione contenuta nell’art.1, comma 494, secondo cui è possibile effettuare affidamenti al di fuori del regime Consip e delle altre Centrali di committenza regionale per talune categorie merceologiche, tra cui i carburanti, purché ricorrano una serie di condizioni (procedere all’acquisto tramite procedure ad evidenza pubblica; ottenere sconti almeno pari al 3% sul prezzo dei carburanti rispetto a quello fissato da Consip o da altre centrali di committenza regionale; trasmettere all’Autorità nazionale anticorruzione i contratti stipulati in deroga; sottoporre i contratti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati).
Alla luce di quanto rilevato, in considerazione del quadro complessivo risultante anche dalle novità recentemente introdotte dalla legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), va evidenziata per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia la potestà di ricorrere alternativamente o alle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale (secondo le previsioni di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n.26), o a quelle stipulate dalla Consip, soccorrendo altresì, con specifico riferimento agli acquisti di carburante, nonché delle altre categorie merceologiche espressamente previste, la possibilità di attivare fonti alternative di approvvigionamento tramite procedure ad evidenza pubblica nei casi e secondo le modalità prevista dall’art.1, comma 494, della legge 28 dicembre 2015, n.208.