Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti


Ambito delle convenzioni Consip rispetto ai comuni montani

Corte dei Conti Sezione di controllo della regione Abruzzo – deliberazione  n. 74/2016


Indice

1. Premessa

2. La questione

3. Gli obblighi del comune


1. Premessa

Verte sempre in materia di adesione alle convenzioni Consip (in questo caso con riferimento generale all’articolo 26 della legge 488/99)  anche l’istanza sottoposta alla sezione regionale dell’Abruzzo.

Nel caso di specie, la sezione ha dichiarato il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto non “transitato” al collegio per il tramite del Consiglio delle Autonomie della regione.

E’ interessante, comunque, provare a cimentarsi sulla domanda anche per la rilevanza pratica operativa per i RUP dei comuni montani e dei comuni con meno di 1.000 abitanti

2. La questione

Il Sindaco richiedeva  un riscontro   in merito all’esatta applicazione del comma 501 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui interpretazione letterale porterebbe “ad escludere dall’obbligo di ricorrere a convenzioni CONSIP e all’utilizzo di parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, ed all’utilizzo delle procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e a quelli Montani con popolazione inferiore a 5.000 (fino a € 40.000,00)”.

Il comma 501 della legge di stabilità, come noto, ha abrogato alcune previgenti disposizioni relative agli obblighi di centralizzazione di ogni procedimento di gara – fermo restando le alternative per beni e servizi in ambito sottosoglia di aderire ad una forma di mercato elettronico – prevedendo che ogni comune non capoluogo di provincia potesse (e possa) procedere con procedura di acquisto autonome nell’ambito dei 40 mila euro. Fermi restando naturalmente gli obblighi della spending review e quindi di utilizzare il mercato elettronico in ambito sotto soglia per beni e servizi.

Alla luce di quanto, il quesito, a sommesso parere, risulta posto in modo non corretto in quanto occorre previamente distinguere tra la facoltà – e non l’obbligo per gli enti territoriali – di aderire alle convenzioni (al netto di quanto si è detto in relazione alla deliberazione n. 35/2016 della sezione del FVG sopra commentata)  e l’obbligo inderogabile – salvo che il prodotto/servizio non sia presente o risulti inadeguato – per gli acquisti di beni e servizi nel sottosoglia (e quindi anche per importi inferiori ai 40 mila euro) dal mercato elettronico.

3. Gli obblighi del comune

Il quesito posto può essere pertanto scomposto individuando il perimetro soggettivo degli obblighi posti ai comuni:

  1. in primo luogo occorre distinguere tra comuni non capoluogo di provincia e comuni capoluogo;
  2. i primi hanno l’obbligo (reiterato con il recente codice degli appalti declinato nel decreto legislativo 50/2016) di centralizzare i procedimenti di gara;
  3. i comuni non capoluogo possono procedere autonomamente – entro le soglie dei 40 mila euro per beni, servizi e lavori (per questi il nuovo codice degli appalti prevede per i lavori l’estensione senza centralizzazione fino ad importi inferiori ai 150 mila euro) -.
  4. nell’ambito della cifra predetta (a partire da importi pari o superiori ai 1.000 euro), il comune non capoluogo può esperire un procedimento autonomo ma necessariamente sul mercato elettronico (salvo le eccezioni predette);
  5. la possibilità di rivolgersi alle convenzioni rimane facoltativa – salvo che per importi superiori per cui il comune non capoluogo ha l’obbligo di centralizzare le procedure di gara in unione o nelle altre articolazioni previste nell’articolo 37, comma 4 del nuovo codice dei contratti.

Per effetto di quanto, nell’ambito dei 40 mila euro, se il prodotto/servizio non è presente nel mercato elettronico, il comune non capoluogo potrebbe procedere con una propria gara autonoma ponendo a base d’asta i riferimenti tecnico/economici della eventuale convenzione (qualora risultasse stipu

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.