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Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale  ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

L’obbligo della  riduzione dei canoni di locazione passivi opera anche tra enti pubblici?

(Corte dei Conti – sezione regionale Emilia Romagna, deliberazione del 3 maggio 2016 n. 45)


Indice

  1. Premessa
  2. L’ambito normativo di riferimento
  3. L’ambito applicativo soggettivo

1. Premessa

Nel caso di specie, innanzi al collegio viene in considerazione l’applicabilità o meno della disposizione di cui alla  legge  n. 135/2012 e s.m.i., – che prevede, a decorrere dall’1 luglio 2014, la riduzione nella misura del 15% dei canoni di locazione corrisposti per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 – anche nei rapporti tra enti pubblici ovvero, semplificando, nel caso in cui le parti del contratto di locazione siano due pubbliche amministrazioni.

2. L’ambito normativo di riferimento 

Il collegio, prendendo spunto dalla disposizione, rammenta l’ambito normativo di riferimento. In particolare,  l’art. 3, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in cui si dispone che “ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto”. E’ bene annotare che la decorrenza del termine per la riduzione della misura del canone, in origine  fissata al 1° gennaio 2015, è stata poi anticipata al 1° luglio 2014 per effetto delle modifica apportata dall’art. 24 del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Sempre l’art. 3, comma 4, stabilisce che “la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore”.

Il terzo decreto spending review ovvero il D.L. n. 66/2014 (convertito con legge 89/2014) ha innestato nel comma 7 dell’articolo appena richiamato l’inciso per cui “le previsioni cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili”, prevedendo dunque un’estensione dell’ambito di applicazione soggettiva delle predette misure di contenimento dei costi per locazioni passive a carico dei bilanci pubblici.

3. L’ambito applicativo soggettivo

In relazione all’ambito applicativo  soggettivo del microsistema normativo richiamato, rammenta la sezione, è intervenuta, fra gli altri (Sez. contr. Piemonte, parere n. 203/2014; Sez. contr. Emilia Romagna, parere n. 1/2015), la deliberazione  n. 285/2014 della Sezione regionale di Controllo per la Lombardia che, sulla specifica questione ha fornito un’interpretazione che questo Collegio ritiene di poter integralmente condividere (v., in senso analogo anche la  Sez. contr. Piemonte n. 76/2015).

In particolare, come si rileva nel parere, “l’interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata che impone la riduzione dei canoni, riferendosi genericamente ai contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali, (…), porta ad affermare che la riduzione in parola debba essere disposta anche nell’ipotesi di locazioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, anche territoriali, proprietarie dell’immobile locato”.

Inoltre, evidentemente, si deve ritenere  che se la legge avesse voluto escludere l’applicabilità delle disposizioni in commento agli enti locali (che si trovassero in qualità di parti di un contratto di locazione)  lo avrebbe fatto in modo espresso, non diversamente da quanto stabilito dall’art. 1, comma 478, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che, introdotto per le medesime esigenze di contenimento della spesa pubblica per locazioni passive, ha circoscritto la riduzione del canone ai soli “contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati” .

Poiché non sono ravvisabili eccezioni a favore del locatore pubblico, per il quale non è dato rintracciare – si legge nella delibera -, nel vigente quadro normativo, una disposizione che lo escluda dalla riduzione richiesta dall’art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, quest’ultimo disposto, “deve trovare applicazione generalizzata nei confronti di tutti i locatori, quale che sia la natura pubblica o privata di questi”.

D’altra parte, completa la riflessione il collegio, il Comune che subisce la riduzione del canone, può sempre esercitare il diritto di recesso dal contratto come espressamente consentito dalla stessa disposizione di legge.

Alla luce delle predette considerazioni si deve quindi concludere che, allo stato attuale, la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per la locazione di immobili a uso istituzionale, imposta dall’art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, trova applicazione, in assenza di una espressa previsione di legge contraria, anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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