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Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

Il finanziamento dell’illuminazione pubblica con i proventi del codice della strada

(Corte dei Conti, sez. reg. Liguria – deliberazione n. 68/2016)


Indice:

  1. Premessa
  2. La questione
  3. Il parere

1. Premessa

Con la deliberazione n. 68/2016 la sezione della Corte della regione Liguria viene interessata della questione relativa alle modalità di utilizzo del codice della strada (comma 4, dell’art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) per finanziare i costi dell’illuminazione pubblica.

Già si anticipa che la sezione risponde positivamente fermo restando la necessità che le strade interessate dalla illuminazione pubblica finanziata con queste modalità siano interessate dal traffico viario e quindi “potenziali” fonti degli introiti.

2. La questione

La sezione illustra la portata della norma sui proventi del codice della strada rammentando che “una quota pari al 50% del totale dei proventi spettanti ai Comuni è vincolato e destinato a finanziare determinate spese. In particolare la lett. c) dispone che una somma non superiore al 25% della quota indicata dal comma 4, venga destinata ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere  e alla sistemazione del manto stradale, alla redazione dei piani di cui all’art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”.

E’ proprio questo quadro normativo che induce il Sindaco di un comune ligure a chiedere se sia possibile utilizzare i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, nella quota indicata dalla lett. c) cit., per la manutenzione degli impianti di “illuminazione pubblica” tenuto conto che ai sensi dei nuovi principi contabili tali interventi sono ricompresi nelle infrastrutture stradali.

3. Il parere

L’illuminazione pubblica, si legge nella deliberazione in astratto, sembra poter essere ricompresa in “quegli interventi che soddisfano i requisiti richiesti dall’art. 208 cit. In tal senso, un indice sintomatico è rappresentato dal bilancio armonizzato che al programma 0803 ricomprende le spese relative a “viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica”.

La stessa norma individua, tra gli interventi finanziabili con le entrate in esame, la manutenzione delle strade.

In un contesto normativo del genere – secondo i giudici – “non si può escludere che vengano ricompresi anche gli impianti di illuminazione che costituiscono parte integrante delle strade (manutenzione delle strade da non confondere con il rifacimento del manto stradale)”.

Alla luce di quanto premesso, evidenziato che gli interventi relativi all’illuminazione stradale rientrano in linea teorica nell’ambito degli interventi finanziabili con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, secondo la sezione  “spetterà all’Amministrazione comunale, nell’ambito della proprie scelte finanziarie che attengono al merito dell’azione amministrativa, individuare concretamente gli interventi finanziabili. Ciò che rileva, (…), è il collegamento tra intervento e sicurezza stradale (ad esempio tale collegamento mancherebbe se l’intervento riguardasse l’illuminazione di un parco pubblico o di una zona cittadina nei quali non vi fosse interferenza con la circolazione delle autovetture)”.

Se questo viene  certificato – in questo caso, presumibilmente,  dal responsabile del servizio tecnico di concerto con il responsabile del servizio della vigilanza – mediante una procedura valutativa corretta (esplicitata nelle motivazioni degli atti amministrativi conseguenti alle scelte effettuate dall’Ente locale), “il nesso tra intervento finanziato e finalità perseguite dall’art. 208 cit., questa Sezione non ritiene che vi siano a priori preclusioni in ordine all’ampiezza delle scelte compiute dall’Amministrazione pubblica”.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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