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Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

Danno da ritardata adozione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione

(Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale della Sardegna, sentenza n. 195/2016)


Indice

  1. Premessa
  2. L’addebito
  3. La compensazione tra danno e vantaggio della P.A.

1. Premessa

La procura regionale della Sardegna (sentenza n. 195/2016) ha condanno il RUP di un comune per la definizione tardiva di un procedimento contrattuale relativo al servizio di assistenza supporto al responsabile unico del procedimento per lavori di messa a norma e manutenzione di alcuni edifici scolastici.

Avviata e definita la gara – in attesa della stipula del contratto -, il RUP reputato che l’affidamento ad un soggetto terzo di detto servizio non fosse necessario, potendo l’amministrazione provvedere con l’utilizzo del personale dell’ente, comunicava al potenziale aggiudicatario l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione.

Il relativo provvedimento, però, interveniva soltanto a distanza di oltre nove mesi da tale comunicazione.

Nel frattempo, la società aggiudicataria proponeva azione innanzi al TAR Sardegna chiedendo che il giudice amministrativo dichiarasse l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla diffida a stipulare il contratto o, in via graduata, in ordine al procedimento di revoca dell’aggiudicazione, in entrambi i casi con condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni.

Risarcimento che veniva riconosciuto attraverso una transazione che ha assegnato all’aggiudicatario la complessiva somma di euro 4.366,80 a completa tacitazione delle sue pretese, che, unitamente a quanto speso dal Comune per la difesa innanzi al giudice amministrativo, costituiva – secondo il procuratore – danno da addebitarsi al RUP in ragione della ingiustificata inerzia da esso serbato sino al momento dell’adozione del provvedimento suddetto.

2. L’addebito

Il pregiudizio per l’erario comunale  è da mettere in relazione causale con l’ingiustificato ritardo con il quale il RUP (anche responsabile del servizio) ha concluso il procedimento di revoca dell’aggiudicazione.

Se il provvedimento di revoca fosse stato emesso entro il termine di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 241/1990 (non risultando né essendo stata allegata l’esistenza di un diverso e più lungo termine per la conclusione del procedimento) o, comunque, prima del ricorso innanzi al giudice amministrativo (da parte dell’ aggiudicataria) – proposto a distanza  di circa otto mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca -, la stazione appaltante non sarebbe stata costretta al pagamento delle spese legali, così come di quelle sostenute per la propria difesa.

Il RUP non forniva, nel caso di specie, alcuna giustificazione per la tardiva conclusione del procedimento, se non l’essere stata, nel periodo interessato,oberata di curare altri, numerosi e importanti procedimenti amministrativi, talché – secondo l’assunto difensivo – difetterebbe nella sua condotta ogni profilo di colpa, quanto meno grave.

E’ interessante però la sottolineatura espressa dal procuratore e fatta propria dalla sentenza. Nell’avviare il procedimento di revoca il RUP (anche responsabile del servizio) aveva evidentemente, individuato le ragioni di pubblico interesse che inducevano a revocare l’aggiudicazione definitiva (valutazione che sicuramente poteva farsi risalire al momento in cui veniva comunicato l’avvio del relativo procedimento), pertanto, l’adozione del provvedimento espresso non presentava profili di particolare complessità, tali da giustificare un ritardo così pronunciato, pur considerando l’intensità del coevo impegno lavorativo della convenuta.

Non solo, il RUP risultava necessariamente consapevole dell’importanza di concludere tempestivamente il procedimento, “non solo per ragioni di astratta legittimità dell’azione amministrativa, ma anche perché l’eventualità di un’iniziativa giudiziaria della aggiudicataria (alla luce dello svolgimento della vicenda, (…) era altamente prevedibile, così come lo era il fatto che, se tale ricorso fosse stato proposto contro il silenzio dell’amministrazione, quest’ultima avrebbe visto sicuramente compromessa la sua posizione”.

3. La compensazione tra danno e vantaggio della P.A.

Una delle ragioni difensive, spesso sostenute, è quella per cui “il danno sarebbe abbondantemente compensato dai vantaggi conseguiti dall’amministrazione” quale “effetto della decisione (…) di revocare l’aggiudicazione (vantaggi consistenti nel risparmio di spesa che ne è derivato)”.

Si precisa in sentenza che il danno contestato non è la conseguenza del provvedimento di revoca, bensì del ritardo con il quale esso è stato adottato. E’ evidente quindi che le cause del danno e del vantaggio sono diverse e pertanto non può affermarsi che dalla condotta illecita produttiva del primo sia derivato anche il secondo.

La convenuta RUP ha comunque ottenuto il beneficio della riduzione in quanto pur sussistendo“tutti gli elementi per l’affermazione della responsabilità (…), non può non disconoscersi che la condotta illecita da essa tenuta si collochi all’interno di una vicenda nella quale la dirigente ha svolto un ruolo comunque positivo (revocando una procedura che avrebbe comportato un’inutile spesa per l’Ente)”.

Appariva pertanto corretto valutare tale circostanza, al fine di attenuare la condanna della convenuta (che veniva condanna a risarcire poco meno del danno paventato dal procuratore regionale).

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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