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Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

L’utilizzo dei proventi da permessi di costruire per spese in conto capitale

Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia, deliberazione n. 100/2017


Indice

  1. Premessa
  2. L’utilizzo degli oneri di urbanizzazione
  3. Il riscontro

1. Premessa

Con la recente deliberazione n, 100/2017, la sezione si pronuncia sull’istanza sul corretto utilizzo delle entrate dei permessi a costruire (oltre a situazioni specifiche della regione che si tralascia).

In particolare, il Sindaco istante, dopo aver rappresentato che tra gli obiettivi strategici dell’azione amministrativa rientrava l’acquisizione al patrimonio comunale di un  fabbricato storico e del parco circostante attualmente di proprietà privata da conseguire mediante la permuta di un’area comunale con spese a carico (per la differenza di valori) dell’ente chiede se risulti “possibile far fronte alla suddetta differenza di valore utilizzando (…) i proventi da permessi di costruire (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) che il privato dovrà versare nelle casse dell’Ente per la realizzazione dell’intervento edilizio programmato”.

2. L’utilizzo degli oneri di urbanizzazione

La sezione si sofferma, per una prima disamina generale,  sull’utilizzo per fini tipici degli oneri di urbanizzazione previsto a decorrere dall’esercizio 2018 dalla Legge n. 232/2016, articolo 1, commi 460-461.

Sul piano generale, in delibera si rammenta che, nei principi contabili generali fissati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (allegato 1) si puntualizza che:

  • “è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione”;
  • “le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento”.

Nei predetti principi, dunque, viene ribadito il divieto di finanziare spese correnti (al netto delle eccezioni previste per gli oneri concessori almeno fino al 2017) con entrate in conto capitale che trova giustificazione anche nell’esigenza di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali espressa dall’art. 162, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

In quest’ambito deve essere riportato il disposto di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio (n. 323/2016) secondo cui – come si sintetizzava sopra – “A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria  e  secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione  di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del  patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano”.

3. Il riscontro

Ciò premesso, secondo l’estensore, ovviamente essendo l’operazione di permuta sopra richiamata finalizzata all’acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato storico e di alcune pertinenze, che sarebbero complessivamente destinate allo svolgimento di alcune funzioni pubbliche, essa si sostanzia in una spesa in conto capitale.

Alla stessa può, pertanto, farsi ancora fronte, nel corrente esercizio (ovvero nel solo 2017), con l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione (per il successivo esercizio 2018, cfr. commi 460-461 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, che non contemplano, tra le operazioni finanziabili con in predetti oneri, l’acquisizione di immobili).

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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