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Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

Limiti agli investimenti su beni immobili di proprietà altrui

Corte dei Conti, sezione regionale Liguria, deliberazione n. 57/2017


Indice

  1. Premessa
  2. Il quesito
  3. L’ambito di azione del comune

1. Premessa

La sezione della regione Liguria (deliberazione n. 57/2017) non affronta una tematica posta da un sindaco relativamente alla possibilità – ed i limiti – del comune di intervenire in strade statali (e quindi non di “proprietà” comunale) che attraversano il centro cittadino. 

In sintesi il quesito – dichiarato inammissibile in quanto non afferente la materia della contabilità e foriero di involgere questioni di danno erariale – risultava sostanzialmente volto a comprendere se l’eventuale spesa del comune per il compimento di determinate attività, la cui spettanza risultava motivo di contesa con ANAS S.p.A. in quanto afferenti il tratto di una strada statale attraversante il proprio centro abitato, potesse considerarsi legittima oltre che insuscettibile di determinare ipotesi di responsabilità erariale.

2. Il quesito

Più nel dettaglio il parere concerneva la possibilità del compimento di opere manutentive su manufatti ed impianti relativi al tratto di una strada statale attraversante il centro abitato.

Al riguardo, il Sindaco richiama l’articolo 4 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il quale disciplina le rispettive competenze dell’Azienda nazionale autonoma delle strade (oggi ANAS S.p.A.) e dei Comuni per quanto attiene alla gestione e manutenzione dei tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.

Rilevate alcune difficoltà interpretative sulla disposizione e sostenuta la necessità di intervenire per evitare danni e potenziali pericoli per la pubblica incolumità, il sindaco chiedeva se il Comune con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti poteva, senza determinare fattispecie di produzione di danno erariale, assumere impegni di spesa per l’effettuazione di una serie di attività inerenti il tratto di una strada statale attraversante il proprio centro abitato, che l’ANAS S.p.A. ha ritenuto di escludere dai propri compiti istituzionali, in particolare:

  • la gestione e manutenzione dei marciapiedi e delle banchine rialzate;
  • compimento di opere di raccolta e convogliamento acque (pozzetti stradali, canalizzazioni, tombinature, ecc.), in origine realizzate da ANAS S.p.A. contestualmente all’opera stradale;
  • la pulizia piano viabile;
  • i servizi di carattere urbano, quali la nettezza urbana, l’innaffiamento e la potatura delle alberature, la manutenzione del verde, l’illuminazione, la regolazione del traffico urbano, la posa e gestione di eventuali impianti semaforici.

3. L’ambito di azione del comune

Come detto la sezione non risponde al quesito in quanto non relativo alla materia contabile ma, soprattutto, per la possibilità che spese effettuate in beni di terzi potesse involgere questioni relative a  danni erariali.

Un primo, possibile, riscontro forse – dal lato pratico – può essere comunque fornito in relazione al dato letterale della norma (art. 4 della legge 59/1961) in particolare con riferimento  al comma 2 ed al comma 4.

In relazione al comma 2 della norma si puntualizza che nei tratti interni (del centro cittadino) delle strade statali “oltre alla gestione e alla manutenzione del piano viabile potrà assumere, d’intesa, con i Comuni interessati, la gestione e la manutenzione dei marciapiedi e delle banchine rialzate”.

Ora, a sommesso avviso, considerato il tenore l’intervento non può che essere dell’ANAS risultando inibito all’ente – sotto il profilo del danno erariale – ogni intervento (al limite si potrebbe ipotizzare una possibilità in caso di reale necessità per pericoli alle persone o per situazioni di igiene ma con rivalsa nei confronti dell’ente tenuto).

Il quarto comma delimita alcuni possibili interventi del comune esclusivamente agli “adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade statali” e “gli adempimenti stessi, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della A.N.A.S.”

Eventuali lavori, pertanto, devono essere subordinati in ogni caso all’autorizzazione preventiva ma devono essere collegati ai servizi svolgi dal comune a titolo esemplificativo il servizio raccolta smaltimento rifiuti urbani. Negli altri casi sembra difficile – a pena di danno erariale – ammettere interventi da parte del comune. 

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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