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Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

Legittimo l’incentivo anche se le funzioni tecniche risultano esternalizzate

(Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana sentenza del 21 settembre 2017 n. 214)


Indice

  1. Premessa
  2. La vicenda
  3. L’irrilevanza della esternalizzazione
  4. L’incentivo è ammesso anche in caso di funzioni tecniche esternalizzate

1. Premessa

Un importante pronunciamento della sezione giurisdizionale della regione Toscana è intervenuto con la sentenza depositata il 21 settembre 2017 che, con riferimento al pregresso codice, assolve il convenuto (RUP) dall’accusa di danno erariale per aver percepito incentivi tecnici nonostante l’esternalizzazione di varie funzioni relative alla progettazione/direzione lavori a professionisti esterni.   

La sentenza ha pregio in quanto conferma che l’incentivo compete comunque anche nel caso di esternalizzazione delle funzioni tecniche.

2. La vicenda

Il presupposto del danno erariale, secondo la procura, era determinato dal fatto che non si ritenevano “dovuti i compensi corrisposti” al RUP “a titolo di incentivi alla progettazione in relazione alla circostanza (…) tutti gli aspetti connessi alla progettazione, direzione dei lavori …, sono stati affidati a professionisti esterni, con onere a carico della società aggiudicataria””.

In sostanza la procura attrice aderiva alla tesi per cui in caso di “esternalizzazione” dell’attività di progettazione, verrebbe meno il titolo per l’attribuzione di compensi incentivanti, tra gli altri, anche nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento.

Da parte sua, la difesa del convenuto invece faceva emergere – in primo luogo – che non tutte le funzioni tecniche erano state esternalizzate e, d’altra parte, che gli inventivi risultano dovuti anche nel caso di esternalizzazione di funzioni come anche sostenuto dall’AVCP (ora ANAC).

3. L’irrilevanza dell’esternalizzazione

Secondo la sezione, la circostanza dell’integrale esternalizzazione dell’attività di progettazione, alla base dell’asserita natura di indebito degli emolumenti versati, nella ricostruzione ipotizzata dalla procura, è risultata in realtà non vera in quanto dagli atti tecnici – frontespizio del Progetto definitivo (all. 1A), del Disciplinare Prestazionale (1B) e del Computo Estimativo (1C) – si evinceva in realtà e “con chiarezza che i computi e disciplinari delle opere idrauliche e stradali sono stati effettuati dai componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale, (…)”.

Inoltre in una specifica delibera giuntale si affermava espressamente di incaricare l’ufficio tecnico della redazione della “parte progettuale relativa alla redazione dei computi metrici estimativi delle infrastrutture”.

In primo luogo, pertanto, si acclarava che non tutta l’attività progettuale (ed aspetti connessi) erano stati oggetto di esternalizzazione ma solo parte delle funzioni tecniche, cui hanno concorso, secondo le rispettive specializzazioni, anche dipendenti comunali ai quali dunque, a buon diritto, è stata corrisposta la relativa quota di compenso incentivante.

4. L’incentivo è ammesso anche in caso di  funzioni tecniche esternalizzate

La sezione, quindi, passa all’esame del punctum dolens ovvero se la circostanza dell’esternalizzazione impedisca o meno l’incentivazione del RUP (interno).

Il collegio rileva che già la giurisprudenza, ma la stessa Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici – nonché la stessa sezione della Corte dei Conti -, hanno avuto modo di esprimersi favorevolmente  alla tesi della legittimità dei compensi incentivanti in fattispecie simili a quella in esame.

Risultano diverse, in effetti, le occasioni nelle quali l’Autorità garante ha risolto positivamente il relativo quesito: (ex pluribus, cfr. deliberazione del 18/07/2000: “Ai sensi dell’art.18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, così come modificato dalla L.415/98, il responsabile del procedimento ed il coordinatore unico e relativi collaboratori sono ricompresi fra i soggetti aventi diritto alla corresponsione del fondo anche nel caso di progettazione affidata all’esterno, considerato che l’inciso riportato nella norma (“qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani”) si riferisce esclusivamente al personale degli uffici tecnici e non anche al responsabile del procedimento e al coordinatore unico e relativi collaboratori”.

Successiva Deliberazione del 13/06/2000 – secondo la ricostruzione riportata in sentenza – “Il responsabile del procedimento ha diritto all’incentivo anche nell’ipotesi di affidamento esterno della progettazione, alla luce dell’art. 18 co. 1 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., che stabilisce che costituiranno economie solo le quote del compenso incentivante per prestazioni affidate all’esterno”.

Determinazione n. 43 del 25/9/2000: “il responsabile del procedimento, il coordinatore unico e relativi collaboratori sono stati ricompresi tra i soggetti aventi diritto alla corresponsione dell’incentivo, in seguito alle modifiche all’originario testo dell’articolo 18 della legge quadro apportate con la legge n. 216/95. Occorre quindi distinguere il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore di questa legge e l’entrata in vigore della legge n.144/99. Per il primo periodo, nel caso di progettazione affidata all’esterno, l’inciso riportato nella norma “qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani” si riferisce esclusivamente al personale degli uffici tecnici e non anche al responsabile del procedimento ed al coordinatore unico e relativi collaboratori. L’ulteriore modifica apportata dalla legge n.144/99, oltre alla abrogazione del riferimento al coordinatore unico, ribadisce l’intento del legislatore di prevedere in ogni caso a favore del responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori il diritto alla corresponsione dell’incentivo, aggiungendo espressamente la previsione che, nel caso di progettazione esterna, le quote del compenso altrimenti spettante al personale degli uffici tecnici costituiranno economie. Pertanto, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n.216/95 e l’entrata in vigore della legge n. 144/99, appare legittima la corresponsione della quota parte di incentivo per gli incarichi sia di responsabile del procedimento sia di coordinatore unico, anche nel caso di progettazione affidata a professionisti esterni. Successivamente all’entrata in vigore della legge n.144/99, invece, solo il responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo nell’ipotesi di ricorso alla progettazione esterna”.

Con riferimento alla giurisprudenza del giudice dell’erario, ex multis, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere n. 247/2014, ha espressamente ritenuto, quale requisito per la legittimità del pagamento di contributi incentivanti, che il regolamento interno dell’Ente preveda, “l’erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all’aggiudicazione ed esecuzione “di un’opera o un lavoro” (non, pertanto, di un appalto di fornitura di beni o di servizi)”.

Ha aggiunto, inoltre, la sezione di controllo che “La norma non richiede, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di una o più attività (per esempio, la progettazione), purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni”.

Pertanto il disegno accusatorio sui prospettati danni erariali viene respinto dalla sezione.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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