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Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

Per danni da lavori senza variante (non autorizzata) non risponde il direttore dei lavori

(Sezione giurisdizionale regione Campania, sentenza del 18 settembre 2017 n. 323)


Indice

  1. Premessa
  2. Direttore dei lavori e variante non autorizzata
  3. Senza variante nessun danno per il direttore dei lavori

1. Premessa

Altra importante sentenza di assoluzione (dall’accusa di danni erariali) è anche quella della Corte dei Conti della regione Campania, del 18 settembre 2017 n. 323.

Il direttore dei lavori non risponde dei danni erariali determinati da lavori “commissionati” prima dell’approvazione della perizia di variante.

2. Direttore dei lavori e variante non autorizzata

Nel caso trattato la sezione si trova ad esaminare la citazione in giudizio di un dipendente comunale per la  condanna al risarcimento del danno di euro 27.396,55 oltre accessori per i danni subiti da un comune  campano “per le spese sostenute per lavori di realizzazione di un muro di contenimento di un terrapieno eseguiti in difformità rispetto alle previsioni progettuali iniziali ed quelle da apportare in variante”.

Il convenuto eccepisce in primo luogo la carenza di legittimazione passiva non risultando, a suo dire, il direttore dei lavori e, soprattutto, non avendo potuto – in ogni caso –  esercitare alcun potere considerato che la stazione appaltante aveva proceduto alla stipula del contratto nonostante non fosse intervenuta ancora la formalizzazione della perizia di variante.

Operando in questo modo, la stazione appaltante avrebbe, inoltre, disatteso le indicazioni del progettista in merito ai lavori necessari per rendere l’opera sicura, facendo eseguire alla società appaltatrice solo parte dei lavori previsti nella variante e, tra l’altro,  senza una preventiva autorizzazione.

E’ proprio la circostanza – secondo la difesa – che si è trattato di “lavori non autorizzati dagli organi comunali, e quindi di lavori extracontrattuali, il direttore dei lavori non poteva imporre alcunché all’impresa in nome e per conto della stazione appaltante”.  

3. Senza variante nessun danno per il direttore dei lavori

In sentenza, in primo luogo, si conferma la legittimazione passiva del convenuto considerato che la sua individuazione come direttore dei lavori risultava da delibere adottate dalla giunta comunale.

La responsabilità del convenuto, però, viene valutata in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalla procura.

Pur acclarato che la stazione appaltante ha subito dei danni dalle ulteriori spese sostenute per il completamento dei lavori, gli stessi non potevano, nel caso di specie,  essere imputati al direttore dei lavori.

Come emerso dalla perizia tecnica – si legge in sentenza – “nell’iter procedimentale di approvazione e realizzazione dei lavori deliberati dal Consiglio comunale (…) il Comune (…) ha stipulato con la società aggiudicataria il contratto di appalto” prima che gli organi deputati provvedessero con la formalizzazione della perizia di variante e dell’atto di sottomissione.

In sostanza, pur essendo il comune a conoscenza della necessità di apportare una variazione al progetto originario a seguito delle risultanze delle indagini geologiche “nelle more della stipula del contratto di appalto”,  si procedeva comunque alla stipula del contratto e si procedeva con la consegna dei lavori che venivano eseguiti sulla scorta del progetto originario.

In una situazione simile, lo stesso direttore dei lavori, oggettivamente, si è trovato “privo di poteri” pertanto ad esso non è addebitabile nessuna violazione degli obblighi di servizio né una condotta in colpa grave.

Non essendo stata approvata la perizia di variante e suppletiva da parte dei competenti organi comunali,  prosegue la sezione “giammai”, il convenuto, pur direttore dei lavori, “avrebbe potuto imporre alla società appaltatrice l’esecuzione dei lavori in variante”.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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