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Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

Mercato elettronico senza diritti di segreteria

Corte dei Conti, sezione regionale  della Lombardia deliberazione n. 301  depositata  il 13 novembre 2014


Indice

  1. Premessa
  2. Il parere della sezione
  3. L’obbligo di ricorrere agli strumenti telematici

1. Premessa

La sezione della Corte dei Conti della Lombardia è intervenuta, con il recentissimo parere depositato il 13 novembre 2014, n. 301 per chiarire se sul contratto stipulato in seguito all’utilizzo degli strumenti telematici d’acquisto debba essere imposto, dalla stazione appaltante, anche il pagamento dei diritti di segreteria.

Nel caso di specie, il sindaco di un comune ha formulato alla Sezione una richiesta di parere in materia di diritti di segreteria e strumenti informatici di acquisto (ai sensi dell’art. 13 d.l. 52 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge 94 del 6 luglio 2012) evidenziando se, qualora si sia proceduto “alla sottoscrizione con atto pubblico amministrativo per l’affidamento di un servizio o di un lavoro, la cui gara è stata espletata attraverso la piattaforma elettronica (…)  e quindi mediante strumenti informatici di acquisto”, siano da ritenersi dovuti  o meno i diritti di segreteria e se il  mancato introito in percentuale dei diritti di segreteria possa comportare o meno un danno erariale per le casse  comunali.

2. Il parere della sezione

Il riscontro conferma quanto già chiaramente risulta dalla esplicita previsione contenuta nella prima disposizione in tema di spending review (d.l. 52/2012) convertito con legge 94/2012, che nega che debbano essere pagati i diritti di rogito e i diritti di segreteria senza che vi sia alcun danno per la stazione appaltante.

Il rogito, è bene evidenziarlo, non è più necessario. Ciò emerge anche dalla disciplina dello stesso cottimo fiduciario che dispone la stipula mediante una semplice scrittura privata.

In questo senso, il secondo comma dell’articolo 334 del regolamento attuativo del codice degli appalti (DPR 207/2010) testualmente dispone che “il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito”.

Pertanto, tanto nelle procedure telematiche quanto nel secondo caso (qualora si procedesse con un affidamento tradizionale), le norme non sono disponibili da parte del responsabile nel senso che occorre applicarle senza alcuna particolare interpretazione.

Nel parere si puntualizza inoltre che “le disposizioni introdotte con il D.L. 7 maggio 2012, n.52 (c.d. primo decreto in tema di revisione della spesa) hanno semplificato il ricorso agli strumenti telematici per l’acquisto di beni o servizi da parte delle amministrazioni locali. A seguito dell’obbligo di utilizzo delle gare gestite con strumenti informatici (ad es. Sistema Sintel predisposto da ARCA in Lombardia; Me.Pa.). L’art. 13 del citato primo decreto “spending review” ha testualmente previsto la disapplicazione dell’obbligo di richiedere i diritti di segreteria, ai sensi dell’art. 40 della legge 8 giugno 1962, n.604 nell’ipotesi di stipula di contratti stipulati a seguito del ricorso a gare telematiche di acquisto”.

3. L’obbligo di ricorrere agli strumenti telematici

Il parere in commento puntualizza – in modo assolutamente condivisibile – l’imperatività della normativa che impone alla p.a. di avvalersi degli strumenti del Mepa o di altra forma del mercato elettronico.

Sul punto, nella deliberazione infatti si legge che l’applicazione della disciplina in tema di utilizzo degli strumenti informatici e telematici per l’acquisito di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni locali, appare scevra di dubbio interpretativi. La norma disciplina esattamente il caso prospettato dall’amministrazione interpellante. La normativa in tema di revisione della spesa è inderogabile e cogente per gli enti destinatari, trattandosi di espressa applicazione del principio di coordinamento della finanza pubblica locale”.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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