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( votes)Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti
L’esatta configurazione giuridica delle spese di rappresentanza
(Corte dei Conti – sezione regionale della Lombardia – deliberazione del 28 ottobre 2015 n. 362)
Indice
- Premessa
- La configurazione giuridica delle spese di rappresentanza
- I principi del procedimento amministrativo
1. Premessa
E’ sicuramente apprezzabile il recente intervento della sezione regionale della Lombardia, espresso nella deliberazione n. 362 depositata il 28 ottobre 2015 in tema di corretta qualificazione delle spese di rappresentanza.
Nel caso di specie, veniva deferita al controllo del collegio il prospetto spese di rappresentanza – da allegarsi ai sensi del D.M. 23 gennaio 2012 al rendiconto di gestione -, presentato da un comune lombardo che, in sede istruttoria da parte della sezione, si caratterizzava per alcune criticità.
In primo luogo, il pagamento da parte dell’ente delle iscrizioni all’albo del dipendente/giornalista ritenute non rituali ma soprattutto per la questione della corretta configurazione giuridica delle spese di rappresentanza.
2. La configurazione giuridica delle spese di rappresentanza
Il collegio rammenta che ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il legislatore ha disposto che “decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”.
Inoltre, la legislazione finanziaria ha infatti previsto un taglio lineare a regime di oltre l’80% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 per una serie di tipologie di spesa oggetto di costante monitoraggio da parte della corte e, pertanto ed maggior ragione da parte del responsabile del procedimento di spesa relative a:
- relazioni pubbliche;
- convegni, mostre;
- pubblicità e rappresentanza.
In delibera si riconosce come la normativa non abbia in realtà definito le singole categorie di spesa, per la concettualizzazione delle quali occorre far riferimento, secondo l’estensore, “al linguaggio comune e ai criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa.”
Dal punto di vista definitorio, si rileva nella deliberazione, la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno.
Pertanto, le spese relative devono risultare finalizzate ad assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. In sostanza, questa tipologia di spesa deve dunque rivestire il carattere dell’inerenza, nel senso che si deve trattare di spendita strettamente connessa “con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa”.
L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.
Inoltre, sotto il profilo gestionale – e quindi con diretto riferimento al responsabile del procedimento di spesa -, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono altresì il carattere della sobrietà e della congruità alla spesa di rappresentanza, sia rispetto al singolo evento finanziato sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che la sostiene.
3. I principi del procedimento amministrativo
Appare utile riportare le preziose indicazione a cui deve far riferimento il responsabile del procedimento di spesa interessato dai capitoli “spese di rappresentanza”.
In particolare, la sezione descrive chiaramente la procedura amministrativa necessaria per poter giungere a legittimamente erogare spese con finalità di rappresentanza (nel senso sopra indicato):
“1) Ciascun ente locale deve inserire, nell’ambito della programmazione di bilancio, un apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all’attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.
2) Esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.
3) Non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispone.
4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.
5) L’attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.
Inoltre, le spese di rappresentanza devono necessariamente essere rispondenti ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa previsti dall’art. 1, primo comma, della legge n. 241 del 1990, canoni il cui rispetto costituisce requisito giuridico dell’azione amministrativa e la cui violazione determina, di per sé sola, un vizio di legittimità (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, 25 novembre 2008, n. 428/2009/REG).