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( votes)La Giurisprudenza recente, continua a pronunciarsi in ambito di valutazione delle offerte secondo il “criterio dell’economicamente più vantaggioso”, soprattutto per la rilevanza dell’impiego dello strumento della riparametrazione delle offerte tecniche al fine di non alterare il rapporto prezzo – qualità stabilito a monte nel bando di gara, in difetto di diverse previsioni o deroghe eventualmente previste nella lex di gara.
Un recentissimo intervento del T.A.R. Umbria (sent. n. 96 del 09/03/2015) in linea con precedenti indicazioni dell’Autorità e della Giurisprudenza ha constatato come l’allegato P implichi la riparametrazione su ciascuno degli elementi di valutazione e non solo sul valore complessivo dell’offerta tecnica.
Il medesimo assunto va ad estendersi anche alla gamma dei contratti esclusi dall’applicazione delle regole del codice, perché rientranti nell’ambito degli allegati IIB, qualora ci si sia vincolati alle regole generali del Codice, senza aver previsto eccezioni circa proprio le metodologie di calcolo e valutazione delle offerte.
Se perciò la riparametrazione per ogni elemento di valutazione è connaturato all’allegato P del Regolamento, non è da penalizzare la commissione che ravvedutasi dell’errore di calcolo a seguito di riparametrazione sul punteggio tecnico complessivo abbia provveduto a rettificare.
Riparametrare infatti significa rapportare all’unità ogni elemento (e sub elemento) che sia risultato più alto, procedendo con proporzione lineare per tutti i punteggi attribuiti. Questo consente di non far pesare in misura preponderante l’elemento prezzo rispetto all’elemento qualitativo, lasciando inalterato l’originario rapporto tra i due elementi dell’offerta.
In assenza di riparametrazione, per effetto della formula matematica che attribuisce sempre il massimo punteggio al ribasso più alto, il prezzo peserebbe di fatto più della qualità venendo meno proprio la ratio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sulla base di tale premessa il T.A.R. Umbria innanzi richiamato, ha statuito (anche sulla scorta di pregressa Giurisprudenza), la possibilità per la commissione giudicatrice di intervenire sull’aggiudicazione provvisoria intercorsa, operando correzioni e modifiche necessarie alla regolarizzazione del procedimento di gara purché il procedimento non sia definitivamente concluso.
Il Consiglio di Stato qualche giorno più tardi rispetto al T.A.R. Umbria, con sentenza 1371 del 17 marzo u.s., ha fornito interessanti spunti di riflessione circa l’opportunità di ricorrere al metodo aggregativo compensatore piuttosto che al metodo Electre, premettendo che le metodologie di calcolo attraverso cui individuare la migliore offerta mediante un unico parametro numerico finale sono fissate nel d.p.r. 207/2010 agli allegati P e G, ove si ritrovano soltanto alcuni dei possibili metodi di calcolo.
I Giudici hanno constatato quanto già i quaderni di calcolo dell’Autorità asserivano e cioè che per quanto il metodo aggregativo compensatore sia conforme ai principi comunitari, esso nel concreto valorizza il peso specifico dell’elemento quantitativo a discapito dell’elemento qualitativo anche se diversamente disposto dalla lex di gara. Tale rilievo appare, a detta dei Giudici, ancor più veritiero qualora si è in presenza di criteri di valutazione quantitativi e criteri qualitativi, suddivisi in sub-criteri e quando la graduatoria delle offerte viene stilata sfruttando il metodo aggregativo compensatore e la modalità di individuazione del coefficiente basata sulla media dei valori attribuiti discrezionalmente dai commissari entro il range tra 0 e 1. In questa circostanza, è matematicamente dimostrato che qualora i ribassi siano molto contenuti e perciò vicini tra loro, può risultare maggiormente rilevante l’aspetto economico rispetto all’intera offerta, seppur in termini economici di risparmio poco l’Amministrazione va in concreto a risparmiare. Tante offerte vicine, implicano che la più conveniente riceverà un punteggio molto elevato pur essendo vicinissima alle successive, sbilanciando l’originario rapporto ipotizzato nella legge di gara tra offerta tecnica e prezzo.
Per tale ragione l’Autorità prima e la Giurisprudenza in parallelo, prediligono al metodo aggregativo compensatore il metodo Electre, che riduce al minimo tale anomalia sistemica.
A tal proposito il Consiglio di Stato ritiene ammissibile – nel caso in cui la lex di gara preveda due o più criteri autonomi per la valutazione dell’offerta tecnica – una duplice proporzione, “interna” ed “esterna”.
La prima consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha attribuito a ciascuna sub componente al fine di valutare l’offerta tecnicamente migliore.
La seconda invece, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha assegnato rispettivamente all’elemento qualità tecnica e all’elemento prezzo al fine di individuare quella che nel complesso risulta l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Illegittimamente si effettua una riparametrazione dei punteggi, pertanto assegnando sempre il punteggio massimo al primo classificato nell’ambito della valutazione degli elementi tecnico – valutativi, introducendo una metodologia di calcolo non solo non prevista dalla legge, ma nemmeno in concreto dalla lex specialis di gara, in quanto ciò comporta evidenti effetti distorsivi, con lesione dei principi di trasparenza e di prevedibilità.