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Un recentissimo intervento a firma congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della funzione pubblica, nella specie la Circolare n. 1 del 31/03/2014, ha fornito interessanti spunti operativi ed interpretativi in materia di fatturazione elettronica a chiarimento di quanto riveniente dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013). Obbligo da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La fatturazione elettronica si impernia su un Sistema di Interscambio (SdI) istituito e gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da SOGEI, che diviene snodo fondamentale di passaggio per tutte le fatture dirette alla P.A. e contestuale punto di verifica della conformità delle singole fatture alle prescrizioni tecniche di codificazione dettate medio tempore dal Governo.

Le Amministrazioni provvederanno preliminarmente a registrare presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), l’anagrafica dei propri uffici destinatari di fatture elettroniche entro i 3 mesi antecedenti alla decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica (06 giugno 2014 oppure 06 giugno 2015, a seconda della diversa natura degli enti) e successivamente l’IPA provvederà ad assegnare a ciascun ufficio un codice univoco rendendolo altresì pubblico presso il sito www.indicepa.gov.it.

L’individuazione del codice univoco e la successiva indicazione nelle singole fatture elettroniche da parte dell’operatore economico, sarà elemento essenziale pena il rifiuto delle stesse da parte Sistema di Interscambio.

Le amministrazioni soggette all’obbligo della fatturazione elettronica sono quelle di cui all’art. 1 co. 2 della legge n. 196/2009 cioè gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco (ISTAT), periodicamente aggiornato, le Autorità indipendenti, le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, le amministrazioni autonome.

Queste sono quindi tenute a comunicare previamente agli operatori economici i codici ufficio di destinazione delle fatture, unitamente all’associazione con i contratti relativi in vista dei pagamenti connessi.

La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio. In questo senso si intende che il rilascio da parte del SdI della ricevuta di consegna è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della P.A. committente. Sul punto va precisato che: le Regole tecniche di cui all’alleg. B del DM 55/2013 ci dicono infatti che il SdI, all’atto della ricezione di una fattura elettronica, esperisce i controlli tecnici previsti e provvede ad inoltrare la stessa al competente ufficio dell’amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nel documento. In funzione dell’esito di tale inoltro, il SdI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo (notifica di mancata consegna recapitata entro 48 ore se il SdI comunica con la P.A. con Pec, ovvero 24 ore negli altri casi). In questo caso il SdI contatterà direttamente il destinatario della fattura per una tempestiva risoluzione della problematica tecnica ostativa alla trasmissione.

Il solo inoltro al SdI della fattura da parte dell’operatore non da diritto ad alcuna attestazione di ricezione da parte di quest’ultimo.

Tra l’altro la tempistica assume valenza perentoria, infatti trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le PP.AA. non potranno procedere ad alcun pagamento di fatture cartacee, neanche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. Viene fatto salvo soltanto il periodo transitorio, alla luce del quale, l’obbligo del divieto di accettare e pagare fatture in forma cartacea si attenua per quelle fatture emesse entro il termine di decorrenza dell’obbligo; ma certamente i fornitori a partire dal termine di decorrenza dell’obbligo non potranno più emettere fatture cartacee.

Nessuna eccezione, né contrasto sussiste col d.lgs. n. 231/2002 relativamente alle tempistiche ordinarie di pagamento.

La circolare tratta altresì aspetti pratici e allo stesso critici che ordinariamente è possibile riscontrare nella prassi. In primis l’impossibilità di recapitare la fattura elettronica all’Amministrazione per tre possibili ragioni:

  1. quando non risulti identificabile il codice ufficio da utilizzare;
  2. quando l’Amministrazione non sia censita in IPA;
  3. quando non sia possibile trasmettere all’Amministrazione la fattura correttamente ricevuta dal SdI.

Nel primo caso, va specificato che in IPA verrà reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica Centrale denominato Uff_eFatturaPA che verrà utilizzato dai fornitori per l’invio della fattura elettronica qualora non abbia ricevuto dall’amministrazione la comunicazione del codice ufficio destinatario e non sia in grado di individuarlo neanche in IPA. Ovviamente il SdI verifica l’esistenza dell’ufficio competente e nel caso in cui la fattura fosse stata inviata erroneamente o impropriamente al Codice FE Centrale, recapiterà una notifica di scarto con indicato il codice ufficio corretto.

Nel secondo caso, l’amministrazione non ha comunicato alcunché all’operatore economico e quest’ultimo non ha reperito in IPA l’amministrazione, in tal caso il codice da inserire in fattura è il valore di default indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato B del DM 55/2013. Il SdI provvederà in ogni caso all’effettuazione delle verifiche sulla base dei dati inseriti in fattura e qualora individui l’Ufficio di fatturazione, invierà al mittente della fattura una notifica di scarto con indicato il codice ufficio corretto; stessa notifica si avrà anche quando gli uffici individuati saranno più d’uno, in tal caso sarà dal SdI indicato anche il Codice FE Centrale; fuori da questi casi l’operatore economico riceverà attestazione di trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (in tal caso la fattura si ha per emessa). In quest’ultimo caso si avrà un atto di impulso da parte del SdI e l’amministrazione dovrà aggiornare l’anagrafica IPA. Ovviamente l’operatore economico non potendo vedere frustrato il proprio diritto, potrà in tal caso, inoltrare all’amministrazione, tanto la fattura, tanto l’attestato inviato dal SdI e la fattura si avrà per ricevuta dall’amministrazione committente per il dovuto pagamento.

Il terzo caso guarda alla situazione in cui la fattura elettronica viene inviata correttamente al SdI ma per ragioni tecniche non può essere inoltrata all’amministrazione committente (contestualmente vi è il recapito di mancata consegna inviato all’operatore economico). In tal caso il SdI contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica della P.A. per la tempestiva risoluzione della problematica. Trascorsi 10 giorni dal recapito di mancata consegna e permanendo le problematiche, il SdI invia all’operatore economico attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito. Anche in questo caso l’operatore economico potrà procedere nelle modalità sopra descritte per non veder in ogni caso frustrato il proprio diritto al credito.

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Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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