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( votes)È noto che, nelle intenzioni del legislatore, il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avrebbe dovuto segnare una svolta profonda e decisiva nel senso della semplificazione della disciplina applicabile in questa materia: dal vecchio codice e del relativo regolamento (costituiti da un totale di 660 articoli e di 1.500 commi) s’intendeva passare, infatti, ad un nuovo assetto normativo, costituito esclusivamente dai 220 articoli del nuovo codice, unitamente ai correlativi decreti ministeriali ed alle linee di indirizzo generale dettate dall’ANAC.
La realtà quotidiana nella quale gli operatori del settore si trovano ad operare, tuttavia, appare ben diversa, caratterizzata com’è da un quadro normativo quotidianamente alimentato da sempre nuove disposizioni – che continuano ad essere “extra-vaganti”anche rispetto al nuovo codice – e che rendono difficile il puntuale adempimento dei numerosi obblighi imposti a imprese e PA.
Con il presente contributo si cercherà, pertanto, di tracciare il punto sulle ultime disposizioni emanate in materia di appalti, disposizioni che si aggiungono alle prescrizioni contenute nel nuovo codice e che impongono, a carico delle stazioni appaltanti, ulteriori, specifici e delicati adempimenti[1]. I provvedimenti che verranno illustrati di seguito costituiscono, peraltro, solo una parte delle numerose disposizioni dettate a completamento/integrazione del nuovo codice: basti pensare, ad esempio, ai numerosi provvedimenti già adottati dall’Autorità Anticorruzione, in aggiunta rispetto alle linee guida di cui si attende, a giorni, l’emanazione in via definitiva[2].
1. Il MEPA si apre agli appalti di lavori
Con la pubblicazione di sette nuovi bandi per l’abilitazione di esecutori di “Lavori di manutenzione” si apre una fase nuova del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) gestito da CONSIP.
La legge di stabilità per l’anno 2016, infatti, aveva introdotto la possibilità che gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP avessero ad oggetto anche le attività di manutenzione[3].
A corollario di tale previsione, anche il d.lgs. n. 50/2016 ha previsto che, per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione (ai sensi dell’articolo 38 del nuovo codice) dovranno procedere all’utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti (anche in relazione alle singole categorie merceologiche) le stazioni appaltanti dovranno procedere all’aggregazione delle committenze oppure, in alternativa, saranno costrette all’indizione di procedure di gara ordinarie (art. 37, comma 2 codice).
I lavori di manutenzione ordinaria vanno affidati sul MEPA
Con la pubblicazione dei nuovi bandi per i lavori di manutenzionele Amministrazioni e le imprese potranno negoziare sul portale degli Acquisti in Rete non soltanto gli acquisti di beni o servizi, ma gli anche appalti di lavori, con tutti i vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza legati all’utilizzo di uno strumento totalmente telematico: a partire dal 1 luglio 2016, pertanto, le imprese potranno inviare a CONSIP la domanda di abilitazione e potranno conseguentemente rispondere alle Richiesta di offerta inviate delle amministrazioni relativamente all’affidamento di appalti di lavori fino a 1 milione di euro.
I nuovi bandi sono stati organizzati sulla base della specificità delle opere oggetto di manutenzione: si va dalle opere edili ai beni del patrimonio culturale, dalle opere stradali, ferroviarie e aeree a quelle idrauliche, marittime e delle reti gas, dagli impianti al settore ambiente e territorio, per finire con le opere specializzate. Per ciascun Bando, gli operatori economici potranno così abilitare per l’esecuzione di:
- lavori con importi inferiori a euro 150.000 (ed in tal caso dovranno attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010);
- lavori con importi pari o superiori a euro 150.000 (attestando il possesso della relativa qualificazione SOA).
Va sottolineato che i Bandi non prevedono la compilazione e la pubblicazione di un catalogo e, pertanto, la possibilità di emettere Ordini diretti: l’unica modalità di affidamento dell’appalto sarà, pertanto, quella dell’invio di un’apposita Richiesta di offerta.
Per accedere al MEPA la stazione appaltante dovrà essere “qualificata”
A tale proposito è opportuno sottolineare che il nuovo codice degli appalti precisa che il ricorso alle procedure di cui all’art. 37, comma 2 è riservato alle stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione, ai sensi dell’articolo 38; da tale previsione, pertanto, consegue che:
- fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i predetti requisiti di qualificazione resteranno ancora soddisfatti dalla semplice iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del d.l.n. 179/2012 (art. 216, comma 10 codice)[4];
- a regime, per poter attivare richieste di offerta nel MEPA le stazioni appaltanti dovranno essere, invece, in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38;
- le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione potranno procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori soltanto ricorrendo a una centrale di committenza ovvero aggregandosi con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, comma 3 codice).
2. La circolare AGID e gli adempimenti per gli acquisti informatici
Il nuovo codice dispone che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge di stabilità per l’anno 2016 (art. 21, comma 6 del nuovo codice).
Obbligatoria la programmazione per beni e servizi sopra 40.000 euro
La legge di stabilità 2016, infatti, aveva previsto che l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) predispone il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando anche i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
In tale contesto, con la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 l’AGID ha emanato specifiche indicazioni relative alle Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del predetto “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”: la circolare ha lo scopo di indicare, in particolare, le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti di beni e servizi ICT nelle more della definizione del Piano Triennale; vengono così fornite le indicazioni essenziali affinché i destinatari della circolare possano programmare le proprie spese in beni e servizi informatici in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale.
AGID detta le regole per acquistare beni e servizi informatici
Le pubbliche amministrazioni dovranno così redigere e trasmettere ad AGID il proprio Piano di integrazione alle infrastrutture immateriali, previsto dalla medesima circolare: sarà necessario, in particolare, che tale piano consenta il pieno utilizzo di tutte le infrastrutture disponibili e non ancora utilizzate (ad es. SPID e PagoPA) entro il prossimo dicembre 2017, in modo tale da consentire, nell’anno 2018, di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti dalla legge di stabilità 2016.
Le pubbliche amministrazioni non potranno invece effettuare acquisti di beni e servizi informatici, anche se per innovazione, qualora si tratti di acquisti in contrasto con i principi generali definiti nella medesima circolare: in particolare, non potranno essere sostenute spese relative alla costituzione di nuovi data center né spese per l’adeguamento di applicazioni rientranti tra quelle già disponibili nelle infrastrutture immateriali (ad es. SPID e PagoPA), quali, ad esempio, il potenziamento disoluzioni di pagamento locale o di infrastrutture per l’autenticazione ai servizi online.
Ogni PA deve redigere un Piano di integrazione alle infrastrutture immateriali
In relazione all’infrastruttura immateriale Compro PA attualmente in corso di realizzazione (nelle more dell’emanazione delle Regole tecniche aggiuntive, previste dall’art. 58 del d.lgs. n.50/2016[5], necessarie a garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione), nella circolare viene precisato che:
- le amministrazioni che non siano già in possesso di piattaforme telematiche per le negoziazioni, non potranno effettuare investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme. Tali amministrazioni potranno avvalersi dei servizi di piattaforma di negoziazionemessi a disposizione da CONSIP o dalle altre centrali di committenza, ovvero potranno ricorrere a “servizi di piattaforma di e-procurement” (pubblicazione, negoziazione, aggiudicazione) offerti in modalità ASP da operatori di mercato;
- le centrali di committenza che già siano in possesso di una propria piattaforma di negoziazione, in considerazione sia delle necessità di adeguamento derivanti dal nuovo codice degli appalti sia, in particolare, degli obblighi relativi all’uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, potranno effettuare solo gli investimenti già pianificati per il biennio 2016/2017.
Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche dovranno preliminarmente verificare se sussistono, per l’acquisto in questione, obblighi di acquisizione centralizzata, oppure strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata: in particolare, andrà verificata:
- la sussistenza dell’obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP, ai sensi dell’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006;
- l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazioneai sensi dell’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;
- l’obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007);
- l’obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ai sensi dell’articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto-legge n. 95/2012.
Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle predette disposizioni, sarà necessario ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso CONSIP e presso i soggetti aggregatori: tra tali strumenti sono ricompresi:
- le convenzioni-quadro;
- i contratti-quadro e gli accordi-quadro;
- il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- il sistema dinamico della pubblica amministrazione;
- le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.
Ne consegue che le amministrazioni potranno effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma soltanto dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione della domanda, previa consultazione delle seguenti pagine web:
- www.consip.it
- www.acquistinretepa.it, compresa la specifica sezione dedicata ai Soggetti aggregatori.
Ove le amministrazioni non possano ricorrere ai predetti strumenti a causa dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno, oppure nei casi di necessità ed urgenza (che siano comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa), le PA potranno sì procedere ad acquisti autonomi, ma soltanto previa autorizzazione motivata resa dall’organo di vertice amministrativo: l’AGID precisa che tale autorizzazione dovrà essere resa al momento dell’avvio della procedura di affidamento e, dunque, al momento dell’adozione della determina a contrarre, e che, in tale momento, andrà valutata la disponibilità o la compatibilità delle tempistiche preventivate da CONSIP e dai soggetti aggregatori per la messa a disposizione del bene/servizio rispetto ai fabbisogni della stazione appaltante, oltre all’idoneità del medesimo bene/servizio. La circolare AGID precisa che, in ogni caso, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito degli acquisti di beni e servizi informatici, dovranno sempre adottare gli standard generali vigenti (si pensi, in particolare, alle Linee Guida di design per i siti web della PA) e dovranno attenersi a quanto disposto dalla legge di stabilità per quanto concerne le comunicazioni da trasmettere all’ANAC e all’AGID, inviando tali comunicazioni in via anticipata e preventiva rispetto all’acquisto.
3. I CAM ed i nuovi obblighi di “acquisti verdi”
Sono molte le norme della nuova disciplina in materia di appalti pubblici che valorizzano la considerazione di aspetti ambientali. Secondo il nuovo codice, ad esempio, l’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi, tra i quali rientrano anche gli aspetti ambientali, purché connessi all’oggetto dell’appalto (art. 95, comma 6): la stessa disposizione aggiunge che, tra tali criteri possono rientrare, in particolare:
a) la qualità, che comprende caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e di manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
Nel nuovo codice è forte la spinta verso gli “acquisti verdi”
Il nuovo codice degli appalti reca anche un’apposita disciplina relativa ai costi del ciclo di vita (art. 96) e valorizza il possesso di apposite certificazioni ambientali ai fini della presentazione delle garanzie per la partecipazione alla gara (art. 93) e delle garanzie definitive necessarie per la stipula del contratto (art. 103).
Sotto un profilo operativo, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dedica un’ampia sezione del proprio portale ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore, ovverosia ai CAM relativi a:
- Apparecchiature elettroniche per ufficio;
- Arredi per ufficio;
- Arredo Urbano;
- Aspetti sociali negli appalti pubblici;
- Ausili per l’incontinenza;
- Carta;
- Cartucce per stampanti;
- Edilizia;
- Illuminazione pubblica;
- Pulizia e prodotti per l’igiene;
- Rifiuti urbani;
- Ristorazione collettiva e derrate alimentari;
- Serramenti esterni;
- Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione);
- Tessili;
- Veicoli;
- Verde pubblico.
Con il recente decreto del 24 maggio 2016 il Ministero dell’ambiente ha disciplinato l’Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per alcune specifiche categorie di servizi e forniture. Il decreto disciplina, in particolare, l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d’asta ai quali occorre riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausolecontrattuali contenenti criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:
- servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
- servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
- servizi di gestione dei rifiuti urbani;
- forniture di articoli di arredo urbano;
- forniture di carta in risme e carta grafica.
È stato introdotto un incremento progressivo dell’applicazione (obbligatoria) dei criteri minimi ambientali
Per tali affidamenti, infatti, viene previsto l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali”contenenti i criteri ambientali minimi, in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell’appalto, nel rispetto dei termini anch’essi rispettivamente indicati:
- il 62% a partire dal 1° gennaio 2017;
- il 71% a partire dal 1° gennaio 2018;
- l’84% a partire dal 1° gennaio 2019;
- il 100% a partire dal 1° gennaio 2020.
Per l’anno 2016 resta ferma la percentuale del 50% di “acquisti verdi”
Il decreto ministeriale precisa che, in ogni caso, fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui occorre riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenenti i criteri ambientali minimi.
Con ulteriore decreto del Ministero dell’ambiente, anch’esso datato 24 maggio 2016, sono stati inoltre determinati i punteggi premianti che le stazioni appaltanti dovranno prevedere:
- per l’affidamento di servizi di progettazione, per i lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, con specifico riguardo ai prodotti, materiali e manufatti per edifici, inclusi gli edifici scolastici;
- per le forniture di articoli di arredo urbano.
4. Nuovi adempimenti in materia di trasparenza.
Il nuovo codice prescrive che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi, fornituredevono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 29, comma 3 codice). Un rilievo particolare è assunto, a tale proposito, dalla necessità di pubblicare, nelle medesime forme:
- Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
Il profilo del committente è il sito informatico di una stazione appaltante, all’interno del quale devono essere pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal codice (art. 3, comma 1, lettera nnn). Per quanto concerne la sezione ”Amministrazione trasparente”, va sottolineato che il d.lgs. n. 33/2013 è stato recentemente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, con il quale sono stati introdotti nel nostro ordinamento i principi ed i caratteri salienti del Freedom Of Information Act (FOIA).
Il nuovo FOIA cambia anche la trasparenza negli appalti pubblici
Più in particolare, l’art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, modificato dal predetto FOIA, ha disposto che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi di pubblicazione con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti.
Ne consegue che, ai fini dell’adempimento di quanto disposto all’art. 29 del nuovo codice, è necessario che le stazioni appaltanti procedano ad inserire, nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale anche il collegamento ipertestuale al proprio profilo di committente e che all’interno del predetto “profilo” le stesse PA pubblichino gli atti in formato “aperto”, nel rispetto di quanto previsto dal citato d.lgs. n. 33/2013.
5. Le regole per la nomina della commissione nel periodo transitorio
Il nuovo codice ha modificato profondamente il regime di nomina della commissione per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo, in particolare, che i commissari vengano sorteggiati fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC (art. 77, comma 3 del nuovo codice). Fino all’adozione, da parte di ANAC, della disciplina relativa all’iscrizione dei commissari all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della singola PA competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art. 216, comma 12 del nuovo codice).
Le stazioni appaltanti sono tenute, pertanto, ad individuare – in pendenza del regime transitorio – le regole di competenza e trasparenza, ove non già preventivamente e formalmente adottate.
È utile sottolineare che anche l’Autorità Anticorruzione, con deliberazione n. 620 del 31 maggio 2016, ha ritenuto necessario esplicitare i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici da adottare nelle proprie procedure per l’aggiudicazione di contratti d’appaltoda aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Durante il periodo “transitorio” è necessario disciplinare la nomina delle commissioni di gara
A tali fini, pertanto, la stessa ANAC ha decisoche i componenti delle commissioni debbano essere selezionati tra il personale dell’Autorità e che essi dovranno essere individuati:
a) per quanto riguarda il presidente, tra il personale dirigente;
b) per quanto riguarda i commissari diversi dal presidente, tra il personale appartenente all’Area A;
c) per quanto riguarda il segretario tra il personale appartenente all’Area A o B.
L’ANAC ha inoltre disposto che la selezione dei componenti della commissione debba avvenire nel rispetto del principio di rotazione: a tal fine, pertanto, il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni decorrenti dalla data della precedente nomina, fatti salvi casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della medesima Autorità.
6. Proroga della “certificazione massiva” per i casellari giudiziali
Il nuovo codice prevede che costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara l’aver riportato una condanna irrogata con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reatispecificamente previsti all’art. 80 del codice stesso[6].
A tali fini, le stazioni appaltanti debbono acquisire il certificato del casellario giudiziario, costituente la prova necessaria e sufficiente ai fini della non applicabilità, a carico dell’operatore economico, del predetto motivo di esclusione[7].
Rimane l’obbligo di acquisire d’ufficio il casellario giudiziale
Un valido strumento di semplificazione ai fini della richiesta del casellario giudiziale è costituito dal ricorso al sistema CERPA.
Il sistema informativo denominato “Certificazione Massiva – CERPA”, utilizzabile da parte delle Amministrazioni Pubbliche e dei Gestori di Pubblici Servizi, è una procedura informatizzata che consente di acquisire, in temi brevi, il rilascio dei certificati di cui agli artt. 39 e 29 d.p.r. n. 313 /2002 relativi a gruppi di persone: le Amministrazioni possono così inoltrare le richieste “massive” tramite la propria casella di PEC all’Ufficio del Casellario locale, allegando un unico file (creato attraverso un apposito software), contenente le informazioni minime relative a ciascun soggetto per il quale si richiede il certificato. Il file viene inserito dal personale degli uffici giudiziari all’interno del sistema informativo del casellario (SIC) e il successivo invio dei certificati, così acquisiti, avviene mediante la trasmissione di un’unica PEC di risposta.
Tale sistema di certificazione semplificata avrebbe dovuto cessare alla data del 30 giugno 2016 ma, con un apposito decreto del Ministero della giustizia datato 17 giugno 2016, il “regime transitorio” che consente di continuare alle amministrazioni l’accesso “massivo” al casellario giudiziale è stato fortunatamente prorogato fino al prossimo 30 giugno 2017.
7. La proroga del regime transitorio per l’iscrizione alle white list
Tra i motivi di esclusione dalla gara, infine, il nuovo codice prevede anche la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 oppure l’esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia acquisibili mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (art. 80, comma 2 codice).
Oltre a ciò, la normativa anticorruzione definisce come “sensibili”, ovverosia maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti specifiche attività[8]:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
La domanda di iscrizione alla white list continua ad essere sufficiente per l’affidamento dell’appalto
In relazione a tali specifiche attività, con circolare Ministero dell’Interno n. 25954 del 23 marzo 2016 è stato recentemente affrontato il problema dei ritardi nell’iscrizione negli elenchi (c.d. white list) delle imprese operanti nei predetti “settori sensibili”, a seguito della cessazione del periodo transitorio scaduto il 7 gennaio 2016: ed infatti, fino a tale data, ai fini della sottoscrizione dei contratti o dei subcontratti aventi ad oggetto “attività sensibili”, la semplice richiesta di iscrizione alle white list da parte delle imprese equivaleva all’iscrizione stessa e consentiva la stipula del contratto. Il 7 gennaio 2016, cessato il periodo transitorio, avrebbe invece dovuto decollare la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA,ovverosia la piattaforma che le stazioni appaltanti devono interrogare per acquisire la documentazione antimafia. I ritardi riscontrati nella procedura di aggiornamento della BDNA, tuttavia, hanno creato notevoli problemi alle imprese ai fini dell’affidamento delle commesse pubbliche e, conseguentemente, il Ministero dell’Interno con la citata circolare n. 25954/2016 ha disposto che le prefetture, sia per le domande d’iscrizione nella white list presentate prima del 7 gennaio 2016, sia per quelle presentate dopo tale data, dovranno sempre effettuare l’inserimento dei dati relativi all’impresa all’interno della Banca Dati, avviando in tal modo la fase degli accertamenti d’ufficio prevista dalla normativa che disciplina la predetta BDNA[9]: per i soggetti già censiti nella banca dati, invece, l’esito liberatorio consente l’immediata iscrizione all’interno delle white list. In tal modo viene consentito di registrare e memorizzare nel sistema della Banca Dati anche i dati relativi alle imprese in attesa d’iscrizione nelle white list, per le quali viene così avviata l’istruttoria. Le imprese saranno conseguentemente inserite negli elenchi prefettizi, con indicazione della data di presentazione della domanda: per tali imprese, inoltre, dalla consultazione della Banca Dati decorreranno i 30 giorni di silenzio-assenso[10], al termine dei quali gli operatori economici potranno sottoscrivere i relativi contratti, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione.
[1] Basti pensare alla circolare con cui AGID sottolinea l’importanza di notificare, in via preventiva, all’ANAC ed alla stessa AGID, la volontà della singola stazione appaltante di procedere ad un acquisto informatico al di fuori del sistema CONSIP o senza far ricorso al soggetto aggregatore.
[2]Si pensi, ad es., alle indicazioni operative a stazioni appaltanti ed operatori economici fornite con comunicato ANAC del 4 e dell’11 maggio 2016; alle indicazioni relative ai procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016, fornite con comunicato del 31maggio 2016; alle criticità rappresentate dalle SOA con l’entrata in vigore del nuovo codice ed alle questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio, di cui ai comunicati del 31 maggio e dell’8 giugno 2016; alle Linee guida per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’8 giugno 2016.
[3] Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 504.
[4] Si tratta del Servizio AUSA consultabile sul sito www.anticorruzione.it . Il servizio consente l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e l’aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi. Al servizio può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale Responsabile per l’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell’AUSA.
[5] L’art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che, ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale (nel rispetto dell’articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure), le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo nuovo codice. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara (comma 1). Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (comma 8). L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) è tenuta ad emanare, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione (comma 10).
[6] La norma fa riferimento anche ai subappaltatori, nei casi previsti all’articolo 105, comma 6 del nuovo codice.
[7] Resta fermo l’obbligo, per la PA, di acquisire d’ufficio la predetta certificazione, ai sensi dell’art. 40, comma 01 del d.p.r. n. 445/2000.
[8] Art. 1, comma 53, Legge 6 novembre 2012, n. 190. È utile ricordare che, ai sensi del 52-bis della medesima fonte, l’iscrizione nella white list tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
[9]D.p.c.m. 30 ottobre 2014, n. 193, recante il Regolamento recante disposizioni concernenti le modalitàdi funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia).
[10] Art. 92 deld.lgs. n. 159/2011.