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( votes)(Corte dei conti, sezione giurisdizionale, Regione Lazio n. 605/2023)
Indice
Premessa
1. La sentenza
2. Il ragionamento sul danno erariale
3. La responsabilità del soggetto sostituto (ex lege 241/90)
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Premessa
Oggetto di analisi, in questo caso, non è la prassi dei pareri delle sezioni della Corte ma un intervento, sentenza, della sezione giurisdizionale della regione Lazio che affronta la questione di danni erariali (potenziali) determinati dall’attività, poi documentata essere disorganizzata, dell’affidatario (di un servizio mensa). I danni erariali denunciati erano relativi al “ritardato” pagamento “delle prestazioni inerenti il servizio comunale di refezione scolastica gestito in affidamento dalla società omissis s.r.l. generando interessi moratori, quantificati nel luglio 2019 a seguito di proposta di risoluzione bonaria intercorsa con l’istituto finanziario cessionario del relativo credito in complessivi € 106.590,39”.
Nel caso di specie, e sotto si riporta un omento centrale della sentenza è emerso che il soggetto responsabile della gestione abbia ben proceduto con i correlati controlli dell’esecuzione del contratto diffidando ad un comportamento/esecuzione conforme a quanto declinato negli atti di gara e nel contratto.
Rilevato che nella fase civilistica dell’esecuzione alcune “disfunzioni” sono state determinate da una cattiva organizzazione dell’esecutore (opportunamente evidenziate e segnalate ripetutamente) ha indotto la sezione a non condannare il funzionario ma di direttamente l’affidatario/esecutore del contratto.
1. La sentenza
Si riporta testualmente il rilevante ragionamento espresso dalla Corte che risulta utilissima indicazione su come devono essere condotte le attività di controllo sull’esecuzione e sulla contabilizzazione (pagamento) delle fatture.
In sentenza si puntualizza che “Prendendo le mosse da quanto evidenziato dalla difesa della convenuta omissis, dal momento dell’assunzione della responsabilità dell’Area servizi alla persona del Comune ha adottato una pluralità di atti (dettagliatamente richiamati a pagina 5 e ss. della memoria omissis, nonché alle pagg. 4 e ss. della memoria omissis) volti ad ottenere chiarimenti dalla società affidataria, a fronte di evidenti criticità e profili di disorganizzazione del servizio di refezione scolastica. Al contempo, dalla documentazione versata in atti, emergono oggettivi indici dell’impossibilità per la stessa di poter procedere in modo tempestivo ai pagamenti, stante il mancato/tardivo riscontro da parte della società affidataria del servizio alle proprie tempestive richieste istruttorie(resoconto dei servizi, ovvero i pasti somministrati nel periodo aprile – maggio 2017, produzione dei report mensili degli elenchi dei fruitori del servizio, sottoscrizione del contratto di appalto), relative ai necessari atti prodromici alla liquidazione dei corrispettivi per lo svolgimento del servizio stesso.
2. Il ragionamento sul danno erariale
Sulla questione del danno erariale il giudice precisano che “Ai fini della valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo, la condotta della convenuta omissis appare essere stata improntata ai principi del corretto agire amministrativo, in quanto finalizzata all’avvio dei necessari controlli sull’operato della società affidataria, onde procedere alla verifica dei presupposti per disporre una corretta liquidazione dei corrispettivi. Il protrarsi di tali verifiche, dovuto alla difficoltà di acquisire gli elementi di riscontro dalla società affidataria, non appare poter mutare tale giudizio, in quanto la condotta della stessa appare essere sempre stata sorretta dal predetto fine. Ponendosi da un angolo visuale ex ante, diversamente opinando, si finirebbe per concludere che la convenuta non avrebbe dovuto completare le verifiche sulla regolarità della prestazione, per evitare di differire (legittimamente) la liquidazione, in un momento nel quale non vi era contezza dell’ammontare delle contestazioni eccepibili alla società affidataria del servizio, con il rischio di determinare un danno erariale scaturente dal pagamento di importi superiori a quelli relativi ai servizi effettivamente prestati”.
Ancora, “Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa della convenuta omissis il differimento della conclusione di tale verifiche appare, invece, come detto, riconducibile ai mancati riscontri della predetta società, che correlativamente ha proceduto alla cessione del relativo credito alla (…), con una operazione, che, per quanto qui maggiormente interessa, ha oggettivamente reso ancor più complessi i controlli nel merito della gestione operata dalla società affidataria, con i consequenziali risvolti inerenti la gestione del credito comunque azionato dalla banca cessionaria con i connessi interessi”.
3. La responsabilità del soggetto sostituto (ex lege 241/90)
Analogo ragionamento viene espresso anche nei confronti del soggetto titolare del potere sostitutivo (nel caso di specie il segretario comunale) chiamato sul preteso inadempimento delle liquidazioni delle fatture che, invece, evidentemente non potevano essere pagate per il comportamento dell’affidatario (che ha poi ceduto le fatture ad un terzo).
A tal proposito, nella sentenza di legge che “Quanto ora rilevato in ordine alla correttezza della condotta tenuta dalla convenuta omissis ridonda ex se in riferimento alla condotta dell’altra convenuta, (…), in quanto alla stessa si imputa nella prospettazione della Procura di aver omesso l’esercizio di poteri sostitutivi per sopperire ai ritardi determinati dall’inerzia della prima convenuta. Venuto meno, ad avviso del Collegio, ogni profilo di addebito soggettivo in capo alla predetta convenuta principale, ne discende che alcun addebito può consequenzialmente muoversi nei confronti della omissis, che, nello svolgimento delle proprie funzioni di Segretario generale non avrebbe potuto adottare un comportamento diverso da quello tenuto, in quanto come sopra ricordato, fino alla data in cui la stessa ha svolto il proprio incarico presso il Comune di Anzio, l’impossibilità di procedere al pagamento delle predette fatture risulta oggettivamente correlato alle irregolarità contabili e contrattuali poste in essere dall’aggiudicataria e, conseguentemente, essendo il credito oggetto di ragionevoli contestazioni da parte dell’ente. Perciò, non ricorrevano, a monte, ad avviso del Collegio, circostanze che potessero giustificare un potere sostitutivo del segretario comunale, comunque dubbio alla luce della normativa vigente”.
Per poi concludere “Da ultimo, a favore di quanto ora rilevato in riferimento ad entrambe le convenute, milita anche la successiva proposta di risoluzione bonaria con la Banca cessionaria dei richiamati crediti: la circostanza che quest’ultima abbia rinunciato a quota parte degli interessi di mora dovuti costituisce un ulteriore indice della sussistenza di criticità nei crediti vantati nei confronti del Comune”.