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1. Premessa

2. Istruttoria

3. Il riscontro

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1. Premessa

Anche la sezione regionale della Sicilia, nel parere in considerazione (di cui alla deliberazione n. 181/2022) esamina ulteriore quesito in tema di incentivi e precisamente della possibilità di erogarli nel caso di utilizzo di proroghe tecniche/ affidamenti diretti in attesa della nuova procedura di gara.

Più nel dettaglio la richiesta è di fornire parere “in merito al diritto o meno dei dipendenti alla corresponsione dei suddetti incentivi per funzioni tecniche nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano invece la consultazione comparativa di più operatori”.

2. L’istruttoria

Nell’istruttoria la sezione premette quelli che sono gli approdi giurisprudenziali evidenziando che le fattispecie delineate nell’articolo 113 (la necessità, quindi, di una gara o di una procedura comparativa) rappresentano momenti insuperabili.

In particolare, la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha affermato che la vigente disciplina degli incentivi tecnici dettata dal citato art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si connota per la previsione di un sistema compiuto di vincoli per l’erogazione degli incentivi stessi, individuandone l’ambito applicativo sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.

In linea con l’orientamento delineato, si legge nella deliberazione, la sezione ha avuto modo di rilevare il carattere tassativo dell’individuazione delle fattispecie fatta dal legislatore, procedendo con una lettura testuale della disposizione, non suscettibile di interpretazioni estensive.

Dalla lettura testuale della norma appare, pertanto, di chiara evidenza la volontà del legislatore di attribuire gli incentivi di che trattasi esclusivamente per le funzioni e la tipologia di contratti espressamente indicati e qualsiasi diversa soluzione interpretativa verrebbe a violare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in tema di interpretazione della legge. In questo senso l’art. 12 disp. att. recita, infatti, che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell’intenzione del legislatore” (Sezione Controllo per la regione Siciliana, delib. n. 54/2019/PAR).

3. Il riscontro

La conclusione, ovvia, è che in mancanza di una procedura di gara, infatti, l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione (Sez. Controllo Veneto, delib. n. 301/2019/PAR; Sez. Controllo Lombardia, delib. n. 185/2017/PAR).

Questa Sezione, conclusivamente, in linea con la soluzione interpretativa delineata da questa magistratura contabile, dalla quale la sezione non si discosta, e coerentemente con l’interpretazione letterale della norma, ritiene non praticabile un’interpretazione estensiva ed analogica. Si conferma, pertanto, l’esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano, invece, la consultazione comparativa di più operatori.

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Redazione MediAppalti
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