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( votes)L’Agenzia delle Entrate Direzione Provincia Autonoma di Trento con l’interpello n. 906-101/2019, ha chiarito che l’offerta economica, presentata nelle procedure di gara telematica per l’affidamento di lavori, non debba essere assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegato A al DPR n. 642/1972, quale scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici, in coerenza con quanto chiarito a proposito delle procedure di acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico. L’imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l’offerta economica, sempre che non rientrino nell’articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.
Del resto nello stesso senso si era già espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 96/2013 affermando che “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane sino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione”.
Parrebbe dunque che nelle procedure telematiche (obbligatorie dal 18 ottobre 2018) l’offerta economica sia esente dall’imposta di bollo.