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Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, la corretta applicazione di questa norma esclude che la stazione appaltante possa fare luogo a elezione diretta di un professionista, sia pure in possesso dei requisiti e delle capacità professionali richiesti dall’art. 84, comma 2, D.Lgs. n. 4810, giudicando illegittima la scelta come professionista esterno in Commissione, effettuata senza la preventiva richiesta all’Ordine di appartenenza di una rosa di candidati e la conseguente formazione di un apposito elenco dal quale attingere (ex multis, TAR Lazio-Roma Sez. II-ter, 27.05.2011, n. 4810).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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