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In caso di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell’esecutore è fissata nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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