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Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 163/2006 “le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito”.

La norma stabilisce chiaramente che il sorteggio deve aver luogo prima dell’apertura delle offerte, quindi, dopo la fase di prequalifica. Ciò è confermato nella seconda parte del primo comma dell’art. 48 ove è precisato che gli operatori economici sorteggiati devono comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentando la documentazione indicata nel bando o nella lettera d’invito.

E’ evidente che il legislatore abbia voluto riferirsi con la previsione “bando di gara” alle procedure aperte, e con “lettera di invito” alle procedure ristrette.

Pertanto, nelle procedure ristrette si procederà al sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 successivamente alla fase di prequalifica e prima dell’apertura delle offerte presentate dai soggetti qualificatisi.

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