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“E’ principio inderogabile, in qualunque tipo di gara, quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa, che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è illegittima l’apertura in segreto dei plichi”.

La giurisprudenza prevalente ritiene, dunque, che la garanzia della trasparenza e dell’imparzialità delle operazioni di gara sia assicurata con l’apertura dei plichi in seduta pubblica. La stessa Autorità di Vigilanza ha aderito alla linea per cui il principio di pubblicità delle sedute di gara è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come “giusto” e rispettoso della par condicio. Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici sembra confermare questo orientamento giurisprudenziale prevedendo all’art. 117 che “nel bando di gara o nella lettera d’invito siano stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara….” senza fare distinzione di sorta tra le varie tipologie di procedure.

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