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( votes)Le acquisizioni mediante cottimo fiduciario devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento (art. 125 D. Lgs. 163/2006). L’espresso richiamo al rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento esclude innanzitutto che l’affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori, servizi e forniture sia riconducibile ad una semplice attività negoziale, essendo per contro evidente la preoccupazione del legislatore di salvaguardare l’applicazione dei principi costituzionali cui deve essere improntata in generale l’azione amministrativa (ed in particolare il procedimento di scelta del contraente dei contratti pubblici), posti non già a tutela degli interessi singolari dell’amministrazione appaltante o degli operatori economici interessati, quanto piuttosto dell’interesse pubblico generale alla legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (come valore essenziale ed imprescindibile dell’intero ordinamento e della convivenza sociale). La pubblicità delle sedute di gara è quindi espressione di principi generali e, come tali, applicabili anche al cottimo fiduciario (v. Cons. St. sez. V n. 5454/2011; TAR Toscana Firenze sez. II n. n.2025/2010), laddove sia applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non solo l’apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti devono essere effettuate in seduta pubblica (Cons. Stato, Ad. plen., 31 luglio 2012, n. 31; T.A.R. Liguria, sez. II, 19 luglio 2013, n. 1086) ma anche la valutazione dell’offerta tecnica, che deve essere espletata, prima di quella economica è espressione dei medesimi principi generali. (v. TAR Toscana Firenze sez. II n. 1385/2010 e Tar Calabria Reggio Calabria 17/7/2014, n. 396; Tar Liguria Sez. II 10/7/2014, n. 1102).