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( votes)L’art. 24, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che con decreto ministeriale sono definite “le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8”; detto decreto è stato adottato dal Ministro della Giustizia il 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Nella seconda parte dell’art. 24 comma 8, è stabilito che: “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento”.
La norma dunque impone alle stazioni appaltanti di utilizzare corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali quali criterio base per calcolare gli onorari da porre a base di gara ma non prevede che essi costituiscano “minimi tariffari inderogabili” (Consiglio di Stato, sez. V, 29.03.2019 n. 2094).