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( votes)Secondo la sentenza del TAR Campania, Sez. Napoli del 26/01/2017 n. 564 “non sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di attivare il procedimento di anomalia secondo la disciplina di cui all’articolo 97 del D.lgs. 50/2016 negli appalti sottosoglia. In tali situazioni, la stazione appaltante ha la facoltà di attivare una verifica più penetrante sulla congruità dell’offerta aggiudicataria solo in presenza di dubbi (fumus) sulla sostenibilità della proposta in rapporto alla esecuzione del contratto”.