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L’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 prevede quanto segue comma 1 “Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi” ma al comma terzo dispone “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.” Se per un verso non è necessario rispettare tutte le disposizioni del Codice degli Appalti, da un altro, non è possibile derogare ai principi generali enunciati nella Direttiva. E’ opportuno quindi che l’apertura delle offerte economiche sia nota a tutti i concorrenti affinché si possa rendere trasparente la composizione della graduatoria.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.