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( votes)Negli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il comma 6 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che si possa sempre procedere all’esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario. Negli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria invece, ferma la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.