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Riguardo al principio di prossimità, introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici agli articoli 58 co 1 e 108 co 7, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il criterio della territorialità è illegittimo ove posto come requisito di partecipazione, impattando frontalmente con i principi del favor partecipationis e della par condicio tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione; viceversa, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta caso per caso (TAR Calabria, 901/2021). In sintesi, allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali, il principio concorrenziale sembra prevalere, sicché la clausola territoriale appare declinabile quale mero criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione.

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Redazione MediAppalti
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