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Sia l’Autorità Nazionale Anticorruzione (con DELIBERA N. 710 DEL  24 luglio 2018) che giurisprudenza costante è orientata nel ritenere che la tardiva produzione delle giustificazioni e deli eventuali chiarimenti non comportano l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690, Tar Campania, Napoli, Sez. I, 08/01/2021, n. 150).

Partendo dal dato letterale, l’art. 97 comma 5 prevede che la stazione appaltante escluda l’offerta solo se la prova fornita non giustifichi sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa nei casi previsti dal medesimo comma.

La disposizione lascia quindi aperta l’opzione ulteriore, che l’amministrazione, ritenendo non integrate le due predette fattispecie, possa ritenere necessaria la produzione di altri elementi, evenienza che l’art. 97 non regola e, quindi, non esclude.

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Redazione MediAppalti
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