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1. Considerazioni generali

Il Responsabile unico del procedimento, già soggetto centrale e motore delle procedure di gara in vigenza del vecchio Codice, vede ora meglio definiti dal nuovo Codice degli appalti e delle concessioni alcuni aspetti relativi alla sua nomina, ai rapporti con l’organo sovraordinato e alla ripartizione delle responsabilità con quest’ultimo; più in generale, il RUP assume nel D. Lgs. n. 50/2016 un ruolo più spiccatamente manageriale, così come messo in evidenza anche dalle Linee guida formulate dall’ANAC[1].

La nuova norma di riferimento è ora l’art. 31 del Codice. In essa, sulla falsariga dell’art. 10 del vecchio Decreto n. 163 ma con alcune utili precisazioni in più, sono indicate le modalità di nomina del RUP, le competenze che lo stesso deve possedere; sono declinate le sue principali funzioni e vengono definiti con maggiore chiarezza i compiti attribuiti al dirigente responsabile dell’unità organizzativa competente e quelli spettanti al RUP stesso.

Il comma 5 dell’art. 31 lascia invece alle Linee guida dell’ANAC – nuovo strumento di soft law che sostituirà il vecchio Regolamento – il compito di definire <<una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori>>. All’Autorità è inoltre attribuito il compito di determinare l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto[2].

Fino all’approvazione definitiva delle Linee guida ANAC continuano comunque ad applicarsi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 216, comma 8, del Codice, le disposizioni del Regolamento[3]. Invero, la norma transitoria richiama soltanto le norme del Regolamento riguardanti il RUP nei lavori pubblici, così come – d’altronde – fa lo stesso art. 31 del nuovo Codice, il quale sembra preoccuparsi per lo più di dettare una disciplina per il RUP degli appalti di lavori. Ma tant’è. Occorrerà attendere le Linee guida dell’ANAC per avere maggiori riferimenti per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture e, in generale, sarà necessario trarre da questo nuovo Codice – disorganico e dalla formulazione quantomeno singolare – i principi guida fondamentali per orientare il comportamento delle stazioni appaltanti per ogni tipo di appalto.

Un primo principio guida che può, con una certa sicurezza, trarsi dalla nuova disciplina dettata in tema di RUP è, come già sopra accennato, il suo ruolo di project manager che cura tutta la procedura di gara dal momento iniziale della programmazione fino all’intera fase di esecuzione dell’appalto, avendo cura di garantire il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei tempi previsti, assicurando qualità delle prestazioni e utilizzo ottimale delle risorse.

La stessa Autorità mette in rilievo tale aspetto, affermando che il nuovo Codice enfatizza <<le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti (del RUP, ndr), anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi>>[4].

Già da queste poche righe di premessa l’ANAC pone l’accento su un altro aspetto fondamentale, che costituisce d’altra parte, una delle novità del nuovo Codice: la maggiore attenzione posta alla fase esecutiva, rispetto alla quale si prevede una intensificazione dei controlli, finalizzati a garantire il rispetto delle prestazioni contrattuali promesse dagli operatori economici in sede di offerta e, soprattutto, l’ottimale impiego delle risorse pubbliche per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla pubblica amministrazione appaltante.

Il RUP assume nel nuovo Codice le vesti di un manager che cura il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, assicura l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

2. L’art. 31: le modalità di nomina del RUP e le competenze professionali richieste

L’art. 31 del nuovo Codice detta la disciplina in tema di nomina e funzioni del RUP per tutti i tipi di appalto: lavori, servizi e forniture.

Anche le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti devono designare un RUP per le attività di propria competenza <<con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente>>.

La norma si applica quindi a tutte le pubbliche amministrazioni che svolgono funzioni di stazioni appaltanti; tuttavia, per le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici è stabilito che le stesse individuino, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice ad esse applicabili.

La disposizione in esame precisa che la nomina del Responsabile unico deve avvenire <<nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento>> e tale investitura riguarda tutte le fasi di una procedura di acquisizione, ovvero la programmazione, la progettazione, l’affidamento e, infine, l’esecuzione.

Vale la pena porre l’accento sul fatto che viene espressamente citata la fase della programmazione dell’appalto, la quale, in vigenza del vecchio Codice non era contemplata con riferimento all’attività del RUP.

Invero, nel D. Lgs. n. 163/2006 il RUP già forniva dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici o degli atti di programmazione dei contratti di servizi o forniture[5], formula peraltro ribadita anche nel nuovo Codice, ma tale formulazione lasciava quasi intendere che il ruolo del RUP, almeno in questa fase, potesse essere più marginale, limitato per così dire al supporto all’attività istruttoria alla base della programmazione, soprattutto nei casi in cui la nomina non era stata ancora formalizzata.

Ora, invece, il RUP è nominato in fase assolutamente iniziale, e svolge un ruolo attivo, da protagonista, in tutte le fasi della procedura di affidamento, a cominciare dalla stesura del documento di programmazione.

A voler ribadire tale aspetto, l’ANAC precisa nelle Linee guida che, per quanto attiene ai lavori, <<il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture>>. Atto formale di programmazione, che, peraltro, adesso è esplicitamente previsto, innovando rispetto al passato, anche per gli appalti di servizi e forniture.  

Ancora, l’art. 31 prevede che il RUP sia nominato <<con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio>>.

La suddetta previsione non è sostanzialmente difforme da quanto era già previsto nella previgente disciplina. Più che altro, il nuovo Codice focalizza l’attenzione sul fatto che la nomina debba avvenire ad opera del responsabile dell’unità organizzativa, che sia di livello apicale, vale a dire il Dirigente del Servizio o del Settore competente all’intervento. Ciò significa che il Codice – e l’ANAC lo ribadisce – caldeggia la nomina di RUP non coincidenti con le figure dirigenziali, anche in funzione del fatto che ora vi è una più chiara distinzione e distribuzione di funzioni e responsabilità tra le due figure, come vedremo in prosieguo.

L’ultimo capoverso del comma 1 chiarisce che <<l’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato>>, con questo cristallizzando in norma un principio non presente nell’ordinamento previgente ma consolidatosi nel tempo in giurisprudenza.

BOX: Il RUP è nominato nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, con provvedimento formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità stessa, dotati del livello di inquadramento e delle competenze professionali necessari.

Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando con cui si indice la gara ovvero, nelle procedure senza bando di gara, nell’invito a presentare un’offerta, per offrire la possibilità a tutti gli operatori economici di avere un’interfaccia unica e non mutevole nel tempo con la stazione appaltante.

Il nuovo Codice si preoccupa altresì di prevedere, anche per le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, l’obbligo di nominare, anche per gli acquisti effettuati mediante le centrali, un responsabile del procedimento che assuma specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni fissate dalla legge.

Per quanto attiene ai requisiti di professionalità che il RUP deve possedere per ricoprire l’incarico, il Codice dispone che lo stesso deve godere del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Tale formulazione non aiuta certo a capire quali siano effettivamente il livello e le competenze professionali richieste.

Viene però in soccorso l’ANAC che, per espressa previsione normativa, ha il compito di adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, le linee guida contenenti una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità, in particolare in relazione alla complessità dei lavori.

Nelle Linee guida predisposte e pubblicate quale documento di consultazione, ancora oggetto di modifiche e integrazioni, l’Autorità precisa che, per quanto concerne, ad esempio, gli appalti di lavori e dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, posto che la norma prescrive che il RUP debba essere un tecnico, <<si ritiene che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale>>.

In proposito occorre ricordare che il Codice fa una precisazione di rilievo: per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, ove non sia presente un tecnico nell’ambito dell’unità organizzativa competente, le competenze sono in automatico attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, ovvero al dirigente.

Sul tema degli ulteriori requisiti di professionalità che il RUP dei vari tipi di appalto deve possedere, con il citato documento di consultazione l’ANAC ha invitato tutti i soggetti partecipanti alla consultazione medesima a fornire osservazioni, formulare proposte e inviare contributi in ordine, ad esempio, all’anzianità di servizio richiesta per l’affidamento dell’incarico di RUP a un funzionario tecnico quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti ovvero ad altri requisiti aggiuntivi, quali ad esempio eventuali tipologie di abilitazioni, magari distinguendo anche in funzione alla natura e all’importo dei lavori[6], ovvero ancora l’esperienza maturata nel ruolo di RUP con riferimento ai lavori oggetto dell’intervento o particolari specializzazioni tecniche pertinenti. Con riferimento agli appalti di servizi e forniture si potrà guardare invece all’esperienza maturata o alle specializzazioni acquisite o alla frequenza di particolari corsi di formazione.

Per migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, il Codice consente alle Stazioni appaltanti di istituire al loro interno una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze dell’organo di vertice della struttura.

3. L’ufficio di supporto al RUP

La regola generale è quella secondo la quale il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante sia insufficiente, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento all’esterno delle attività di supporto mediante le procedure di affidamento disciplinate dal Codice medesimo. Tali attività, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidate anche in via diretta[7].

Gli affidatari del servizio di supporto all’attività del RUP, che devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato le funzioni di supporto al RUP, e ciò al fine di scongiurare evidenti rischi di conflitto di interessi.

Il comma 11 dell’art. 31, riprendendo – con una modalità di tecnica legislativa a dir poco infelice – il tema dell’attribuzione dei compiti di supporto al RUP in caso di accertata carenza in organico delle professionalità richieste, aggiunge che <<i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali (…) assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza (…)>>.

Oltre che per carenza d’organico, il Codice contempla un ulteriore caso di attribuzione di incarichi di supporto ad hoc, ovvero l’ipotesi indicata dal comma 7 dell’art. 31: <<nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara>>.

Una novità di rilievo va ravvisata nel comma 9 dell’art. 31, il quale stabilisce che, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, le stazioni appaltanti possono organizzarsi al loro interno in modo da istituire <<una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento>>.

Si tratterebbe, in altri termini, di un ufficio centralizzato e altamente specializzato, magari in staff all’organo di vertice da cui dipenderebbe direttamente, con il compito di supportare tutti i RUP di quella pubblica amministrazione.

Tale previsione va di pari passo, a ben guardare, con la norma in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti – l’art. 38, comma 4 del Codice – che, tra i requisiti di base richiesti per la qualificazione, individua anche la presenza di strutture stabili deputate agli ambiti di capacità di programmazione e progettazione, di capacità di affidamento e di capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera, che sono sostanzialmente le tre fasi fondamentali dell’attività del RUP. Vi è pertanto perfetta coerenza tra le finalità dichiarate dalla norma per l’istituzione di una struttura stabile di supporto al RUP, ovverosia la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, e quelle della qualificazione delle stazioni appaltanti, cioè la professionalizzazione delle stesse per una migliore razionalizzazione delle procedure di affidamento ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse finanziarie.

L’art. 31 delinea i principali compiti del RUP, mettendo in rilievo il suo ruolo in tutte le fasi del procedimento – dalla programmazione iniziale fino all’esecuzione del contratto. Il Codice lascia poi all’ANAC l’individuazione di ulteriori compiti che tengono conto del suo ruolo di motore di tutta la procedura.

4. I compiti del RUP

Per quanto attiene ai compiti affidati al RUP, l’art. 31 del Codice introduce una norma di chiusura che contiene un elemento di novità. Il comma 3 sancisce infatti che <<il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti>>.

La differenza rispetto al richiamo alla L. n. 241 presente nel Codice previgente sta nel fatto che ora il rinvio riguarda i compiti del RUP e non, come prima, le sole modalità di nomina.

Ciò significa, da un lato, che i compiti del RUP comprendono anche tutti i compiti generali del responsabile del procedimento di cui all’art. 6 della L. 241 e, dall’altro, che vi è un rafforzamento del dovere – in capo a ciascuna stazione appaltante – di nominare espressamente un RUP per ogni singolo procedimento e all’avvio di questo. Tale rafforzamento non può però essere portato sino alle estreme conseguenze di ritenere che non valga più la norma di chiusura della L. 241 secondo cui, fino a quando non sia effettuata l’assegnazione dell’incarico di RUP, <<è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa>>.

Tale previsione è norma generale e di chiusura del sistema volta ad evitare ogni forma di deresponsabilizzazione e, pertanto, non può che ritenersi ancora applicabile.

Senza alcuna pretesa di completezza, vediamo ora gli aspetti più salienti dell’attività del RUP secondo la nuova disciplina.

L’art. 31 delinea i principali compiti del RUP, mettendo in rilievo il suo ruolo in tutte le fasi del procedimento – dalla programmazione iniziale fino alla verifica sulla corretta esecuzione del contratto[8].

E’ poi lasciato all’ANAC l’onere di individuare ulteriori compiti, onere che l’Autorità assolve attingendo a piene mani dal vecchio Regolamento di attuazione.

In primo luogo, l’Autorità ritiene <<di poter integrare le disposizioni del Codice prescrivendo che lo stesso formuli proposte e fornisca dati e informazioni, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e dell’avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori>>.

Seguono poi due corposi elenchi di funzioni, in materia di appalti di lavori[9] e in materia di servizi e forniture[10], in cui l’ANAC richiama ampiamente la normativa già nota precedentemente contenuta nel D.P.R. n. 207/2010.

Il Dirigente responsabile deve ora programmare preventivamente le attività di verifica e controllo del RUP sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale atto di programmazione diventa oggetto di valutazione ai fini dell’indennità di risultato.

5. I compiti del RUP in fase esecutiva e i rapporti con il Dirigente dell’unità organizzativa

Come già detto, l’attività del RUP, nel suo nuovo ruolo di project manager, assume particolare rilevanza ed è connotata da molteplici elementi di novità nelle fasi di programmazione e di esecuzione contrattuale.

Nella prima, il RUP, che dovrebbe essere già formalmente nominato, partecipa attivamente formulando proposte e fornendo tutti i dati e le informazioni utili per la predisposizione del programma. Tale ruolo è ora esercitato necessariamente anche negli appalti di servizi e forniture, per i quali il nuovo Codice introduce l’importante novità dell’atto di programmazione anche per tali tipi di appalto. Coerentemente a tale elemento di novità, l’art. 113 del nuovo Codice estende ai RUP degli appalti di servizi e forniture la possibilità di ricevere gli incentivi per funzioni tecniche, prerogativa riservata – in vigenza del vecchio Codice – solo ai RUP e ai progettisti negli appalti di lavori pubblici.

Per quanto attiene alla fase di esecuzione, merita di essere rilevata, in primo luogo, l’attenzione che il legislatore, prima, e l’Autorità, poi, vi prestano richiamando in più punti le attività che il RUP deve svolgere nell’ambito della stessa, a differenza di quanto accadeva nel vecchio Decreto n. 163, nel quale la disciplina che atteneva alle attività di controllo da parte delle stazioni appaltanti in fase esecutiva era a dir poco carente.

Secondariamente, è degna di particolare attenzione la norma introdotta dal comma 12 dell’art. 31, che dispone che <<il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, (…)>> sul rispetto delle norme e delle prescrizioni contrattuali da parte dei contraenti.

Ciò significa che il Dirigente deve pianificare con attenzione la fase di verifica e controllo sull’esecuzione del contratto ed è il primo responsabile della buona riuscita di tali controlli, posto che il RUP dovrà seguire le direttive dallo stesso impartite in merito. Tanto ciò vero che <<il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato>>.

Da un lato, quindi, il Dirigente deve programmare l’attività di verifica e risponde dell’efficacia di tale programmazione anche sotto il profilo economico, posto che la valutazione della performance e la conseguente erogazione dell’indennità di risultato dipendono anche da essa.

D’altro canto, il RUP deve redigere una <<successiva relazione su quanto effettivamente effettuato>> e <<la valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113>>, che sono appunto quelli spettanti ai RUP.

Ci si può domandare se tale attività di programmazione preventiva da parte del Dirigente limiti in qualche modo l’autonomia ora “manageriale” del RUP. Invero, a sommesso parere di chi scrive, tale previsione appare perfettamente in linea con il ruolo, autonomo ma comunque subordinato ed incardinato in una unità organizzativa complessa – che l’ordinamento assegna al RUP, tanto più ora che è sempre più manifesta la volontà del legislatore di incentivare la nomina di RUP privi della qualifica dirigenziale.

Tra i compiti del RUP è ora inclusa la verifica della regolarità della documentazione amministrativa in fase di gara, sottratta alla Commissione giudicatrice che valuta solo le offerte tecniche ed economiche. Al RUP, però non spetterebbe più verificare l’anomalia dell’offerta.

6. Il ruolo del RUP nella fase di verifica della documentazione amministrativa e nella procedura di verifica delle offerte anomale

Il nuovo Codice, all’art. 77, prevede che, nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche spetti alla commissione giudicatrice. Alla stessa, pertanto, non è affidato il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti, quali la verifica della regolarità dell’invio dell’offerta e del rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione. Se ne deduce che tali compiti spetteranno ora al RUP o, in alternativa, ad un seggio di gara appositamente istituito.

Parallelamente a tale previsione, per quanto riguarda la verifica delle offerte anormalmente basse, secondo l’ANAC la possibilità di affidare al RUP la verifica della congruità delle offerte deve essere valutata in termini di compatibilità con la disposizione di cui all’art. 77 citato, che affida, come detto, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico a una commissione giudicatrice composta da <<soggetti esterni di specchiata e comprovata moralità e professionalità, a garanzia della prevenzione di qualsiasi fenomeno di tipo corruttivo>>.

Ne consegue che, posto che la fase di valutazione delle offerte si conclude di fatto con l’analisi della congruità dell’offerta ritenuta migliore – analisi che attiene a profili sia tecnici che economici, appare coerente con il dettato normativo che anche la suddetta verifica debba essere svolta dalla commissione giudicatrice.  <<Diversamente, – sostiene l’Autorità – si rischierebbe di reintrodurre, per altra via, quei rischi che con la nomina di una commissione giudicatrice esterna il legislatore ha inteso ridurre>>.

Seppure la motivazione appaia piuttosto contestabile, posto che anche i RUP dovrebbero essere di “specchiata e comprovata moralità e professionalità”, sicuramente la scelta di attribuire alla stessa Commissione giudicatrice che ha valutato le offerte sotto il profilo tecnico ed economico, anche il compito di presidiare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta va a vantaggio dell’obiettività di giudizio, data la posizione di terzietà della Commissione, e della coerenza nelle valutazioni svolte. Sul punto, comunque, l’ANAC attende suggerimenti da parte degli stakeholders.


[1] L’ANAC ha pubblicato le Linee guida su <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni>>, quale documento di consultazione su cui tutti gli operatori del settore interessati potevano inviare eventuali osservazioni, integrazioni, suggerimenti ecc. sino al 16 maggio 2016.  Si è in attesa ora della pubblicazione, da parte dell’ANAC, delle Linee guida definitive che dovrebbero aver recepito le eventuali proposte di modifica o integrazione pervenute.

[2] La tematica della coincidenza o meno della figura del RUP con quella del progettista o del direttore dell’esecuzione del contratto meriterebbe un approfondimento ad hoc che, per ragioni di spazio, non è possibile svolgere nel presente contributo. Si rinvia pertanto al paragrafo IV delle Linee guida ANAC citate nella nota 1.

[3] Art. 216, comma 8: <<Fino all’adozione dell’atto di cui all’articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207>>.

[4] Linee guida ANAC in consultazione. Cfr. nota 1.

[5] Si veda l’art. 10, comma 3, D. Lgs. 163/2006.

[6] L’ANAC ipotizza, ad esempio, che, fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e, oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni, sia invece necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. 

[7] Cfr. art. 31, comma 8 D. Lgs. n. 50/2016. In merito vale la pena far notare la singolare formulazione della norma de qua, il cui riferimento all’affidamento “in via diretta”, senza alcun accenno all’”adeguata motivazione” di cui all’art. 36, comma 1 lett. a), potrebbe lasciar intendere la percorribilità di una procedura differente rispetto a quella ivi contemplata, la quale deve essere necessariamente preceduta da una valutazione comparativa su cui fondare, appunto, l’adeguata motivazione. 

[8] Art. 31, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016: <<Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

            a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;

            b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

            c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

            d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;

            e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

            f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;

            g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

            h) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

            i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni>>.

[9] L’elenco di compiti presente nel paragrafo II.2.1 della Linee guida ANAC richiama in modo quasi pedissequo le disposizioni contenute, tra l’altro, nell’art. 10 del previgente D.P.R. n. 207/2010.

[10] Il paragrafo III.2 delle Linee guida ANAC descrive gli ulteriori compiti del RUP negli appalti di servizi e forniture, richiamando in molti punti il contenuto dell’art. 273 del Regolamento di attuazione del vecchio Codice, ora abrogato e non più richiamato neppure dalla norma transitoria. Si riportano di seguito soltanto gli stralci del documento ANAC contenenti elementi di novità rispetto alla normativa già nota di diretta provenienza regolamentare. Secondo le Linee guida, il RUP di un appalto di servizi o forniture deve, tra l’altro: <<a) provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento;

            b) formulare proposte, in ordine alla singola acquisizione, agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornire agli stessi dati e informazioni: 1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice; 2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto; 3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento; 4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

            c) svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante;

            (…) e) se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice;

            (…) g) accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;

            h) autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;

            (…) l) trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità: a. copia degli atti di gara; b. copia del contratto; c. documenti contabili; d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata; e. certificati delle eventuali prove effettuate;

            n) confermare l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione;

            o) predisporre, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presentare una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Alessandra Verde
Referendaria consiliare presso il Consiglio regionale della Sardegna
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