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( votes)La cauzione provvisoria e quella definitiva hanno differente natura e funzione. La prima è destinata a garantire “la correttezza di tutti i comportamenti posti in essere a tal fine dal concorrente, ivi comprese le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti che connotano l’offerta e ne caratterizzano la serietà” (Tar Roma sezione III – Sentenza 13/04/2010 n. 6696). Il suo incameramento rimane correlato alla violazione dell’obbligo di diligenza e di produzione documentale nelle trattative precontrattuali, che grava su ciascun concorrente sin dalla fase di partecipazione alla gara.
La seconda invece, la c.d. garanzia definitiva è destinata ad assicurare l’esecuzione del contratto e viene prestata solo dall’affidatario, per cui la sua compiuta disciplina è propriamente contenuta nell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, significativamente inserito nella parte dei principi concernenti l’esecuzione del contratto.
Si tratta, dunque, di due garanzie tra loro ben distinte e disciplinate da norme diverse, anche se entrambe definite garanzie a corredo dell’offerta.
Quello poi della riduzione del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità (art. 75, comma 7 del D.lgs n. 163/2006) “è un beneficio automaticamente operante se vi sia una manifestazione di volontà espressa ed inequivoca da parte dell’impresa di volersi avvalere” (TAR CAMPANIA Sezione I Napoli – Sentenza 28/06/2005 n. 8841).
La stessa Autorità di vigilanza nella deliberazione n. 175 del 19/06/2002 ha precisato che il beneficio della riduzione della cauzione, previsto dal comma 7 dell’art. 40 del Codice, può essere riconosciuto solo se il possesso della certificazione sia conseguito e dimostrato prima della stipulazione del contratto, anche se successivamente alla presentazione dell’offerta.