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Sicuramente si. La stazione appaltante, dopo l’iniziale richiesta di giustificazioni, non può procedere alla convocazione diretta alla fase orale finale, omettendo quel momento intermedio relativo alla richiesta di precisazioni.

Tale ridotta sequenza procedimentale, legittima sotto il vigore della precedente formulazione dell’art. 88, in cui si prevedeva che l’amministrazione “potesse” chiedere chiarimenti, ove li reputasse utili ai fini della decisione, oggi non lo sarebbe più a fronte della modifica medio tempore introdotta dall’art. 4 quater, comma 1, lettera d) della L. n. 102/2009: con l’avvento di tale correttivo, la facoltatività  verrebbe definitivamente soppiantata dalla obbligatorietà dell’adempimento relativo.

Segnatamente, il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 5846 del 19 novembre 2012 ha osservato che “Il confronto tra i due testi rende sufficientemente chiaro il ripudio della precedente configurazione della fase di cui si discute in termini puramente facoltativi (“può chiedere”), e la riqualificazione del passaggio intermedio tra giustificazioni e convocazione in termini di vero e proprio dovere giuridico…(beninteso, qualora le perplessità sulla sostenibilità economica dell’offerta non siano state già subito dissipate dalle giustificazioni”, potendosi omettere tale fase, quindi, solo ove le giustificazioni prodotte siano idonee a suffragare la sostenibilità dell’offerta.

Il Collegio ha infatti ricondotto la disposizione in questione nella sua tipica finalità di contenimento della discrezionalità amministrativa, attraverso la piena realizzazione del contraddittorio in una fase dell’aggiudicazione così delicata quale quella in esame.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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