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In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, sempre che non sia prevista clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 1453 e segg. del codice civile. A ciò si aggiunga che nel  caso di inadempienze ed omissioni dell’impresa esattamente individuate nella lex specialis, plausibile è l’applicazione delle penali. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’impresa. Il valore del 10% dell’importo contrattuale, individuato sia nell’art. 145, comma 3, sia nell’art. 298, comma 2, del Regolamento, rappresenta il limite massimo di penalità applicabili ad ogni contratto di appalto. Tale limite deve ritenersi riferibile anche ai contratti che prevedono penalità aggiuntive rispetto al ritardato adempimento. In presenza di clausole contrattuali in tal senso il limite del 10% sarà peraltro applicabile al complesso delle penalità rilevate.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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