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Il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c.9 del d.lgs. 50/2016, prevede che la stazione appaltante assegni all’operatore economico un termine non superiore a dieci giorni, entro il quale debba rendere l’integrazione delle dichiarazioni, e dimostrare l’avvenuto pagamento della sanzione. La mancata presentazione della documentazione integrativa e della documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento, determina l’esclusione del concorrente dalla gara. Il comma citato prevede esplicitamente che “…. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione…”

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.