Questo articolo è valutato
( votes)Per quanto riguarda le pubblicazioni relative ai servizi di cui all’allegato II B, non vi è l’obbligo di applicare le norme contenute nel Codice, se non quelle previste dai citati artt. 65 e 225 che hanno a riguardo la pubblicazione di avvisi concernenti appalti già aggiudicati.
Si evidenzia, però, come, ai sensi dell’art. 27 del Codice, anche per l’affidamento di tali servizi, le amministrazioni aggiudicatrici devono, comunque, rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, imparzialità, efficacia e parità di trattamento.
Da ciò consegue che le stazioni appaltanti sono tenute a dare adeguata diffusione e conoscenza della gara per l’affidamento del servizio, potendo, a tal fine, determinare autonomamente le modalità che intendono seguire nel rispetto dei principi sopra menzionati.
Qualora, tuttavia, la stazione appaltante, nonostante la tipologia dei servizi ricada tra quelle previste dall’allegato II B, decida di fare riferimento nel bando di gara alle procedure contenute nel Codice dei contratti pubblici, in cui si intende indire una procedura di gara aperta, esso sarà tenuto anche a seguire il regime di pubblicità previsto dallo stesso.
Ciò è stato espresso chiaramente, proprio con riferimento all’indizione di un bando a procedura aperta, in una deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp).
L’Autorità ha affermato che, anche quando l’appalto riguardi un servizio rientrante nell’allegato II B, qualora la stazione appaltante si sia autovincolata al rispetto del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, bandendo una procedura aperta ai sensi dell’art. 55, questa deve procedere nel rispetto delle norme che informano la natura di tale procedura, avuto riguardo al carattere di apertura al mercato che la medesima ontologicamente presenta; apertura garantita, in primis, da un adeguato regime di pubblicità, normativamente disciplinato e distinto in base all’importo di base in gara.
Qualora si tratti di appalti sopra soglia, trovano applicazione le norme sulla pubblicità di cui all’art. 66 del Codice che richiedono la pubblicazione degli avvisi e dei bandi anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.