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( votes)All’interno di un unico appalto possono essere previste prestazioni eterogenee riconducibili alle diverse tipologie di lavori, servizi e forniture. Pur presentando dunque il contratto una natura mista, ciò non esclude, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile alla singola procedura, la necessità in capo alla stazione appaltante di ricondurre tali ipotesi ad una delle tre tipologie previste dal Codice. L’individuazione corretta della tipologia di appalto ha importanza in considerazione:
- delle differenti soglie di rilevanza comunitaria per appalti di lavori, servizi e forniture;
- della diversa disciplina relativa all’esecuzione del contratto di appalto di lavori o di servizi e forniture.
- delle diverse modalità con le quali un operatore economico può dimostrare la propria qualificazione e la capacità necessaria in relazione agli appalti di lavori, servizi e forniture-
Due sono i criteri da considerare quando ci troviamo di fronte ad un appalto misto:
- criterio quantitativo: l’appalto sarà considerato di servizi se il valore di questi é superiore alla fornitura di prodotti; viceversa sarà considerato di forniture se il valore dei servizi é inferiore a quello della fornitura;
- criterio qualitativo: il contratto misto sarà considerato di lavori se l’importo dei medesimi assume rilievo superiore al 50 per cento rispetto alle forniture e ai servizi; tuttavia se i lavori rivestano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscono l’oggetto principale del contratto, allora l’appalto sarà considerato rispettivamente di servizi o forniture indipendentemente dal valore economico dei lavori accessori.
Dal punto di vista operativo, in presenza di un contratto misto, è importante verificare l’accessorietà o meno della componente lavori. Una volta accertata tale accessorietà è del tutto irrilevante procedere ad ulteriori indagini sul valore dei servizi o delle forniture.
Viceversa nell’ipotesi in cui tale accessorietà non sussista, diventa indispensabile ripartire il valore economico dell’appalto sulle rispettive componenti di lavori, servizi e forniture. Lo ha confermato il Consiglio di Stato sez. III con una recente sentenza del 3 febbraio 2012 n. 630 “Negli appalti misti, al fine di individuare la disciplina da applicare non viene in rilievo l’aspetto quantitativo delle prestazioni, ma il carattere accessorio o meno delle prestazioni”.