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Le regole relative all’affidamento, tramite appalto o concessione, dei servizi alla persona sono contenute nell’art. 128 del codice, il quale per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia eurocomunitaria precisa che “si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3, il quale prevede che “l’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze deve diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti”. La norma, come si evince dalla lettura del testo, non fa alcun riferimento alle regole degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48 e ss. del codice dei contratti pubblici. In base a quanto si evince dal parere MIMS 2103 del 05/07/2023, per i servizi sociali occorre sempre e comunque effettuare l’affidamento competitivo, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, dunque, attivando una procedura selettiva e competitiva, in assenza della quale applicare tale criterio non è possibile, perché se non vi è gara (come nel caso dell’affidamento diretto) non si possono applicare criteri di gara.

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Redazione MediAppalti
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