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In estrema sintesi si ricorda che la pubblicità delle sedute di gara ha una valenza generale in quanto non esaurisce la sua funzione nella constatazione che i plichi e/o le offerte non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è anche destinata a garantire che la documentazione di offerta trovi correttamente ingresso nella procedura in un’ottica di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 luglio 2016 n. 3266) ma, l’utilizzo delle procedure telematiche ha semplificato tutto l’iter garantendo l’adeguata conservazione dei documenti, il rispetto di un procedimento con una cronologia prestabilita nelle sue fasi ed azioni.

Considerando che tutte le operazioni di gara sono tracciate, sia nella fase di esame della documentazione amministrativa, che nella fase di valutazione delle offerte, non è più necessario che le sedute di gara siano pubbliche.

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Redazione MediAppalti
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