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La normativa vigente richiede solo che il soggetto, al quale affidare l’incarico, sia un «tecnico» in      possesso di una competenza professionale «adeguata» alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, la quale dipende non dalla qualifica posseduta, ma dalla sua complessità. Il regolamento di     esecuzione del codice dei contratti pubblici – DPR n. 207/2010 – al comma 4 dell’art. 9 chiarisce “Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico,        anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni”.     Pertanto, se ricorrono i presupposti anzidetti e tra i dipendenti, anche di categoria C, esiste la specifica professionalita’, la responsabilita’ procedimentale non e’ opzionale ma contrattualmente            dovuta.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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